Inammissibili in cassazione le censure su danno non provato e storni provvigionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14049 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da inadempimento della preponente nei confronti dell’agente, la censura che investe il mancato accertamento dell’illiceità del comportamento non si confronta con la ratio decidendi fondata sull’assorbente difetto di prova del danno, poiché è inutile l’accertamento dell’an in mancanza di prova del quantum. Il danno deve essere provato in modo analitico e concreto, non potendosi ricorrere a un mero elenco di clienti. La motivazione è censurabile in cassazione solo per violazione del minimo costituzionale o per motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In tema di storni provvigionali, l’agente che impugna i singoli rapporti obbligatori è onerato di indicare specificamente quali siano i rapporti da cui derivano addebiti o accrediti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la società preponente a pagare all’agente la residua quota dell’indennità di preavviso, rigettando i due motivi di appello relativi agli storni provvigionali. L’agente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al risarcimento del danno; il secondo per violazione di norme e del contratto in relazione agli storni effettuati in corso di rapporto. La società ha resistito con controricorso. La questione giunge davanti alla Corte perché il ricorrente contesta sia il mancato accertamento dell’inadempimento della preponente sia la valutazione delle prove sugli storni.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La censura relativa al mancato accertamento dell’illiceità del comportamento non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto assorbente e pregiudiziale la mancata prova del danno: è evidentemente inutile l’accertamento dell’an quando manca la prova del quantum.

Anche la censura sul quantum è inammissibile. La Corte territoriale non ha violato alcuna disposizione affermando che il danno dovesse essere provato in maniera analitica e concreta per il breve periodo considerato, non potendosi affidare la prova a un mero elenco di clienti che avevano effettuato ordini nell’anno precedente, senza indicare quali attività sarebbero state precluse all’agente e quali affari egli avrebbe potuto procurare alla preponente.

Le doglianze, al di là della rubrica formale, investono in realtà la motivazione della sentenza. La Corte richiama la nota declinazione delle Sezioni Unite: la motivazione è censurabile solo per lesione del minimo costituzionale, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie. Parimenti inammissibile è la deduzione che il danno sarebbe stato dimostrato in entrambi i gradi, trattandosi di contestazione di accertamenti di merito in un caso di doppia conforme.

Il secondo motivo è pure disatteso. La censura non indica neppure quali norme sarebbero state violate e si risolve in una contestazione di mero fatto, inammissibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha ritenuto il termine di trenta giorni previsto contrattualmente per la proposizione di eccezioni sugli estratti provvigionali del tutto congruo, avendo la liquidazione delle provvigioni e l’invio dell’estratto conto cadenza trimestrale: il ricorrente disponeva dell’estratto periodico e della situazione provvigionale con l’indicazione degli affari procurati, e gli storni erano indicati anche nel documento prodotto dallo stesso ricorrente, mai contestato. Inoltre, per gli anni successivi l’agente non aveva mai contestato gli storni operati.

La Corte richiama il principio della sentenza n. 14767/2000: l’agente può impugnare i singoli rapporti obbligatori, ma è onerato di indicare specificamente i singoli rapporti da cui derivano addebiti o accrediti. La lettura della vicenda contrattuale e la conclusione della Corte territoriale risultano fondate e argomentate in modo congruo ed esaustivo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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