Liquidazione compensi tra minimo e massimo tariffario e omessa pronuncia sulle spese anticipate dal difensore (Cass. civ. Sez. 2 n. 4526 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è configurabile soltanto in relazione alla mancata decisione su domande o eccezioni di merito, non già su questioni di natura processuale, come la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ex art. 106 cod. proc. civ.; il provvedimento che concede o nega tale autorizzazione è espressione di valutazione discrezionale e non è sindacabile in sede di legittimità. In tema di liquidazione dei compensi a carico del cliente, l’art. 5, comma 2, del D.M. n. 55/2014 non impone il riferimento al valore medio dello scaglione, ma solo la quantificazione tra minimo e massimo, sicché l’esercizio del potere discrezionale del giudice entro tali limiti non è soggetto al sindacato di legittimità. Il giudice deve però verificare se l’importo domandato sia manifestamente diverso dall’effettivo valore della controversia, potendo adeguare l’onorario alla concreta importanza della prestazione. Integra gli estremi del vizio di omessa pronuncia la totale pretermissione, da parte del giudice, di una domanda di condanna al rimborso di spese anticipate dal difensore, come il contributo unificato e le spese di notifica.
Il Fatto
Un avvocato aveva proposto domanda ai sensi degli artt. 702-bis cod. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 per ottenere dal proprio cliente il pagamento dei compensi per l’attività di difesa svolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Avellino aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando i compensi con riferimento al credito residuo di euro 27.735,59, ridottosi per effetto di pagamenti parziali intervenuti prima della proposizione dell’opposizione, e riconoscendo altresì l’importo per la fase di attivazione della negoziazione assistita. Il cliente aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il difensore aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo, tra l’altro, la mancata individuazione del valore della lite al momento della notifica del decreto ingiuntivo e l’omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese anticipate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con cui si deduceva la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa del terzo. Ha precisato che il vizio di omessa pronuncia riguarda esclusivamente le domande e le eccezioni di merito, non le questioni processuali; il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione alla chiamata in causa coinvolge valutazioni discrezionali non sindacabili in cassazione.
Ha altresì dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, concernente la liquidazione dei compensi per la fase di negoziazione assistita in misura superiore ai valori medi dello scaglione. La Corte ha ribadito che, dopo il D.M. n. 55/2014, non sussiste un vincolo alla determinazione dei compensi secondo i valori medi, dovendo il giudice quantificare l’onorario tra il minimo e il massimo tariffario; l’esercizio di tale potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al primo motivo di ricorso incidentale, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha richiamato il principio per cui l’art. 5, comma 2, del D.M. n. 55/2014, nella liquidazione a carico del cliente, impone di avere riguardo al valore della domanda; il giudice deve comunque verificare l’eventuale manifesta sproporzione tra il petitum formale e l’effettivo valore della controversia. Nel caso di specie, l’attività difensiva si era concretamente svolta con riferimento al credito residuo, sicché correttamente il Tribunale aveva commisurato il compenso a tale valore.
La Corte ha invece ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso incidentale, ravvisando il vizio di omessa pronuncia per la totale pretermissione della domanda di rimborso delle spese anticipate dal difensore. Ha accertato che la richiesta di condanna al pagamento del contributo unificato e delle spese di notifica era stata formulata e che l’ordinanza impugnata non ne aveva fatto oggetto di alcuna statuizione, neppure implicita.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale ha comportato l’assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, dovendo il giudice del rinvio nuovamente statuire anche sulle spese del grado. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Avellino in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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