Querela di falso, legittimato passivo è chi si avvale della notificazione (Cass. civ. Sez. III n. 14184 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella querela di falso proposta in via principale, il legittimato passivo non è l’autore materiale del falso, ma il soggetto che si sia avvalso o intenda avvalersi dell’atto pubblico contro chi se ne duole. La legittimazione passiva sostanziale attiene al merito della domanda, perché concerne la correttezza del suo indirizzamento soggettivo, e non è disponibile dalla parte convenuta, né può dirsi sanata dall’accettazione del contraddittorio. Non è quindi affetta da error in procedendo la pronuncia d’appello che, sul punto, dichiari l’inammissibilità del gravame per mancata censura della ratio decidendi o ne confermi il fondamento.

Il Fatto

Il ricorrente propone querela di falso avverso la relata di notificazione di un ricorso per la dichiarazione di fallimento, convenendo in giudizio l’Ufficiale giudiziario autore della notifica. Il Tribunale respinge la domanda rilevando che la legittimazione passiva spetta soltanto al soggetto che ha inteso avvalersi della notificazione, e non all’autore del preteso falso.

La Corte d’appello di Napoli dichiara inammissibile il gravame perché non risulta censurata la ragione decisoria del primo giudice. Il ricorrente impugna la pronuncia per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., degli artt. 221 e 99 cod. proc. civ. e art. 2700 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost., e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La Suprema Corte muove dalla constatazione che la ratio decidendi della Corte distrettuale è chiaramente espressa: nell’atto di appello non era stata effettivamente censurata la corretta argomentazione del giudice di prime cure, secondo cui legittimato passivo della querela di falso proposta in via principale non è l’autore del falso ma chi se ne sia avvalso o intenda avvalersene contro chi se ne duole.

Nel ricostruire il quadro nomofilattico, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espressamente citato dalla Corte d’appello e qui confermato: Cass. n. 19281 del 2019, che a sua volta richiama arresti risalenti, da Cass. n. 2070 del 1963 a Cass. n. 1275 del 1977, nonché Cass. n. 9013 del 1992. Il principio è logicamente fondato sull’interesse a contraddire rispetto alla domanda effettivamente svolta.

Il ricorrente sostiene di avere dedotto, con l’appello, che nessuna norma escluderebbe la legittimazione dell’autore del falso. La Corte replica che l’affermazione non è localizzata nell’atto di appello, se non in passaggi eccentricamente collegati a una “improponibilità” o agganciati cumulativamente ad altre previsioni normative, ed è in ogni caso generica, perché non si misura con la ragione decisoria coerente con la nomofilachia richiamata.

Quanto alla possibilità che l’autore del falso intervenga per una separata azione risarcitoria, la Corte osserva che ciò non sposta la ragione decisoria, trattandosi di precisazione della medesima giurisprudenza. L’argomento dell’accettazione del contraddittorio è poi dichiarato del tutto irrilevante, poiché la legittimazione passiva sostanziale non è disponibile dalla parte convenuta.

Da ultimo, la Corte rimarca che la decisione in punto di legittimazione sostanziale è di merito e non in rito, attenendo al fondamento della domanda sotto il profilo della correttezza del suo indirizzamento soggettivo. Ogni altro profilo resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; nulla sulle spese per le mancate difese dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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