Notifica cartella via portiere e difetto di prova documentale in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 14623 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di merito l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono liberamente avvalersi degli avvocati del libero foro, senza che ciò integri alcun vizio di rappresentanza tecnica. L’eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento per omessa attestazione, nella relata, dell’assenza dei soggetti legittimati in via preferenziale alla ricezione è inammissibile in sede di legittimità se il ricorrente non allega al ricorso la relata stessa. La contestazione della mancata spedizione della raccomandata informativa è inutilmente proposta quando il giudice di merito ne ha accertato l’effettiva spedizione con giudizio di fatto insindacabile. Infine, non è necessario il deposito in giudizio della cartella, essendo sufficienti la prova della sua notificazione e il deposito dell’estratto di ruolo.
Il Fatto
Il contribuente, a seguito della comunicazione della propria banca circa un pignoramento presso terzi notificato dall’allora agente della riscossione, richiese l’elenco dei carichi iscritti a ruolo e riscontrò una cartella di pagamento per un importo rilevante. Impugnò la cartella davanti alla C.T.P. di Milano, deducendo molteplici vizi. Il giudice di primo grado dichiarò il ricorso inammissibile; la C.T.R. della Lombardia confermò la decisione.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente propose ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando il difetto di ius postulandi dell’agente della riscossione, vizi della notifica e mancata produzione della cartella. Le intimate non svolsero attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro, ritenendo non sanato il difetto di rappresentanza tecnica e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando l’orientamento ormai consolidato secondo cui, nel giudizio tributario di merito, le Agenzie possono liberamente avvalersi degli avvocati del libero foro.
Il secondo e il terzo motivo — esaminati congiuntamente per connessione — riguardavano la notifica della cartella al portiere dello stabile e la mancata attestazione, nella relata, dell’assenza degli altri soggetti abilitati alla ricezione, nonché l’asserita mancata spedizione della raccomandata informativa. La Corte li ha ritenuti inammissibili: sul primo profilo il contribuente non ha allegato al ricorso la relata di notifica, non menzionata tra gli allegati e non presente agli atti, impedendo così alla Corte ogni valutazione sulla sua ritualità.
Quanto alla spedizione della raccomandata informativa, la contestazione è stata giudicata inutilmente proposta, poiché la C.T.R. non solo l’aveva ritenuta effettuata, ma l’aveva ricollegata alla notificazione della cartella in esito a un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo lamentava la mancata produzione in giudizio della cartella e l’omessa pronuncia sulla deduzione difensiva. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, ribadendo che, una volta notificata la cartella redatta in unico originale, non è necessario il suo deposito, essendo sufficienti la prova della notificazione e il deposito dell’estratto di ruolo.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non si è provveduto sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva, e si è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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