Visto di conformità infedele: iscrizione a ruolo di competenza della direzione regionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 65 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione dei redditi presentata con modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, la responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997, dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli ha una funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti di tali soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Detta attribuzione non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale competenza.
Il Fatto
La società e il suo responsabile dell’assistenza fiscale impugnavano la cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito del controllo formale, ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, del modello 730/2017 di un contribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenza della direzione provinciale di Pavia, per avere apposto un visto di conformità infedele.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, con condanna alle spese. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia respingeva l’appello. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare i motivi di ricorso, ha esaminato in primo luogo la doglianza relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata, rigettandola. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, essendo denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge, come la mancanza assoluta o la motivazione apparente, ipotesi non riscontrabile nel caso di specie.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che la competenza a irrogare le sanzioni per il rilascio del visto di conformità infedele spetti alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. La Corte ha ritenuto il motivo fondato e di valore assorbente rispetto agli altri.
Nel dirimere la questione, il Collegio ha dato continuità al proprio consolidato orientamento, richiamando i precedenti delle Cass. n. 13292/2025 e Cass. n. 11660/2024 e numerose altre pronunce conformi rese tra le stesse parti. Ha ribadito che la responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241/1997 ha natura anche punitiva e che la competenza all’iscrizione a ruolo delle somme appartiene alla direzione regionale, non potendo essere derogata.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata poiché non conforme a tali principi. La Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo, dichiarando la nullità della cartella per l’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto. In considerazione della novità della questione e della recente formazione dell’orientamento di legittimità, le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
Nota della Redazione
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