Motivazione apparente, omessa pronuncia e rettifica di valore negli atti immobiliari (Cass. civ. Sez. V n. 14642 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da motivazione apparente la sentenza di appello che, pur sintetica, richiami la decisione di primo grado ed espliciti gli elementi posti a fondamento della rettifica di valore, così rendendo percepibili le ragioni della decisione e consentendo il controllo sul percorso logico-giuridico seguito. L’omessa pronuncia su un motivo di appello non impone la cassazione con rinvio quando la questione di diritto con esso posta è infondata in astratto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, potendo la Corte decidere nel merito e confermare il dispositivo. In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica è adeguatamente motivato quando riproduce il contenuto essenziale dell’atto assunto a parametro di comparazione, con indicazione degli estremi, della data di registrazione e dei numeri di repertorio e raccolta, consentendo al contribuente di accedere agli atti e di controllarne l’idoneità comparativa.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione di imposta di registro, con cui l’Ufficio aveva rettificato il valore di un terreno acquistato dal contribuente con atto del 19.1.2012. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., lamentando il mancato confronto con le eccezioni svolte in appello. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale rileva solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Sul punto richiama anche le Sezioni Unite n. 22232 e n. 16599 del 2016 e Cass. n. 13248/2020: la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non attinge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost.

Nel caso concreto la sentenza impugnata esplicita la ratio decidendi sulla legittimità della rettifica, richiamando la decisione di primo grado e gli atti richiamati dall’Ufficio. La censura è quindi infondata.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia su un motivo di appello, con violazione degli artt. 7 legge n. 212/2000 e 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986, in relazione al difetto di motivazione dell’avviso. La Corte, richiamando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma secondo, Cost., e una lettura dell’art. 384 cod. proc. civ. orientata a tali principi, afferma che può essere omessa la cassazione con rinvio quando la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 16171 del 2017, Cass. n. 2313 del 2010).

Nel merito, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 381/2022, 3388/2019, 21066/2017, 9323/2017, 27119/2019, 36077/2021, 36771/2021), l’avviso di rettifica è adeguatamente motivato quando riproduce il contenuto essenziale dell’atto parametro. L’avviso in esame conteneva gli estremi degli atti comparativi, la data di registrazione e i numeri di repertorio e raccolta, consentendo al contribuente l’accesso e il controllo. La questione va quindi risolta in senso negativo, con assorbimento del terzo motivo.

Con il quarto motivo, riqualificato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi. La censura è inammissibile: sussiste doppia conforme ex art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., non essendo stati indicati profili di divergenza (cfr. Cass. n. 26774/2016, 5528/2014); quanto agli atti comparativi, la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., non essendo stati trascritti né allegati.

Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *