Omessa notifica dell’istanza di pubblica udienza e nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 15355 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di discussione in pubblica udienza, proposta ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546/1992 nel termine di cui all’art. 32, comma 2, del medesimo decreto, deve essere notificata a cura dell’istante alle parti costituite, non essendo sufficiente il mero deposito. L’omessa notifica dell’istanza, che abbia determinato l’assenza della parte alla discussione, concretizza una lesione del diritto di difesa e determina la nullità della sentenza emessa all’esito dell’udienza pubblica, con conseguente cassazione con rinvio.
Il Fatto
Il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta impugnava le cartelle esattoriali emesse per la riscossione di sanzioni e interessi sulla tassa per il deposito dei rifiuti in discarica, relative ad anni dal 1996 al 2001. Nel corso del giudizio di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva gli appelli della Regione, condannando il Consorzio al pagamento. Avverso tale decisione, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, non avendo ricevuto notifica dell’istanza di trattazione in pubblica udienza presentata dalla controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente confermato la tempestività del ricorso, sebbene per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente. Pur essendo decorso il termine annuale per l’impugnazione, la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, conv. nella legge n. 136/2018, per le controversie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, con conseguente scadenza del termine oltre la data di notifica del ricorso.
Nel merito, la Corte ha esaminato il motivo di ricorso concernente la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. Dall’esame del fascicolo processuale è emerso che il giudizio si era svolto in pubblica udienza su richiesta della Regione, ma tale istanza non era stata notificata al Consorzio, il quale non era presente alla discussione.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui la richiesta di discussione in pubblica udienza deve essere notificata alle parti costituite, non essendo sufficiente il mero deposito. L’omessa notifica, che ha determinato l’assenza della parte alla discussione, è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, configurando un errore procedimentale rilevabile d’ufficio.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui ha demandato anche la decisione sulle spese della fase di legittimità.
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Nota della Redazione
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