Imposta unica scommesse, per il 2015 vale il calcolo induttivo dell’art. 24 d.l. n. 98/2011 (Cass. civ. Sez. 5 n. 11584 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell’imposta su un imponibile forfettario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014, si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazione o che ne sono decaduti, solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208/2015. Per i precedenti periodi d’imposta, ivi inclusa l’annualità 2015, continua ad applicarsi, anche per i soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011. La soggettività passiva all’imposta unica grava sia sul bookmaker sia sul centro di trasmissione dati (CTD), in quanto entrambi concorrono alla realizzazione del presupposto impositivo, costituito dall’attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento dell’operatore e dall’assenza di concessione.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a un bookmaker con sede a Malta e al centro di trasmissione dati (CTD) operante in Italia un avviso di accertamento per l’anno 2015, relativo all’imposta unica sulle scommesse, determinata su base induttiva, oltre a interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva solo parzialmente l’appello, confermando la legittimità dell’accertamento e la sussistenza della soggettività passiva in capo ad entrambi i soggetti, ma riconoscendo l’infondatezza delle richieste di nuove pronunce delle Corti superiori.
Avverso tale decisione, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014, sostenendo che per l’anno 2015 il calcolo dell’imposta avrebbe dovuto seguire il metodo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011, non essendo ancora applicabile il nuovo criterio, e lamentando la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza idonee a escludere le sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite (nn. 14437/2018 e 8093/2020) per cui il collegio può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi da applicare (richiamo a Cass. n. 26480/2020). Ha inoltre ritenuto non necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, essendo la questione già stata compiutamente esaminata con la sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, nonché con la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018.
Nel merito, la S.C. ha dichiarato infondati il primo e il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui contestavano la soggettività passiva del bookmaker estero e del CTD. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale, ha ribadito che il presupposto dell’imposta è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse sul territorio italiano, attività cui partecipano entrambi i soggetti, sia pure su piani diversi. Ha escluso, quindi, che vi siano i presupposti per la disapplicazione della normativa nazionale o per un nuovo rinvio interpretativo, non sussistendo violazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.
La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo, ritenendo fondata la censura relativa all’applicazione temporale del criterio di calcolo. Ha ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014 aveva disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del metodo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011. Tuttavia, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha prorogato tale termine, sostituendo le parole “1º gennaio 2015” con “1º gennaio 2016”. Da ciò consegue che, per i periodi d’imposta precedenti al 2016, incluso il 2015, la base imponibile deve essere determinata secondo il metodo induttivo previsto dall’art. 24, comma 10, cit., e non sulla base del triplo della media provinciale.
La Corte ha, infine, rigettato il quarto motivo, relativo alle sanzioni, escludendo la sussistenza delle obiettive condizioni di incertezza per l’annualità 2015, successiva alla l. n. 220/2010 che ha risolto ogni dubbio interpretativo, e dichiarato inammissibile il quinto motivo avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione del principio di soccombenza. In accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il ricalcolo dell’imposta secondo il metodo previsto dall’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011 e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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