Nullità della sentenza per motivazione per relationem apparente e omessa pronuncia su un motivo di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 4540 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sentenza di appello può essere motivata per relationem a quella di primo grado, purché resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica. È, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti a una mera adesione acritica, senza dare conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame, quando la laconicità non consenta di verificare la compatibilità logico-giuridica della decisione. L’omessa pronuncia su un motivo di appello non consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando la questione richieda una rivalutazione delle risultanze probatorie riservata al giudice di merito.
Il Fatto
La cessata socia di una società agricola cancellata dal registro delle imprese impugnava due avvisi di accertamento IRPEF/IRAP/IVA e un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emessi all’esito di una verifica fiscale che aveva indotto a ritenere conclusa una cessione verbale di azienda per un valore imponibile di euro 250.000,00. Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto i ricorsi, riducendo il valore della cessione a euro 166.000,00. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi del ricorso principale. Ha rigettato il primo, relativo alla violazione del contraddittorio preventivo, osservando che, trattandosi di tributi non armonizzati come l’imposta di registro, l’obbligo dell’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo nelle ipotesi previste da specifica disposizione normativa, non applicandosi l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 agli accertamenti cosiddetti “a tavolino” in assenza di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente.
Ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il giudice di appello si era limitato a dichiarare di condividere le presunzioni gravi, precise e concordanti della cessione verbale di azienda richiamate dal primo giudice, senza indicare le inferenze a sostegno della decisione. La Corte ha precisato che, sebbene sia consentita la motivazione per relationem, essa deve rendere l’iter argomentativo autonoma ed esaustiva, non potendo risolversi in una mera adesione alle conclusioni altrui.
La Corte ha dichiarato fondato anche il terzo motivo, censurando l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul motivo di appello concernente la limitazione della responsabilità solidale del cessionario ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. L’omissione non poteva essere colmata in sede di legittimità, richiedendo un accertamento fattuale sulla sussistenza, alla data del trasferimento, del debito risultante dagli atti dell’amministrazione finanziaria.
L’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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