Sanzioni su tempi di guida e riposo anche all’Ispettorato del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14778 del 02.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni delle disposizioni dell’art. 174 cod. strada sui tempi di guida e di riposo giornaliero, l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti all’autotrasporto. La competenza a svolgere tali verifiche e ad irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all’Ispettorato del lavoro. Ne consegue che non è illegittimo il provvedimento di contestazione adottato dagli ispettori del lavoro per violazioni delle norme su periodo di guida e riposo, né è configurabile un’incompetenza dell’organo accertatore. Le censure che investono accertamenti di fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare sull’inclusione dei tempi di carico e scarico, sono inammissibili o infondate.

Il Fatto

Il Tribunale di Chieti aveva confermato la sentenza del locale Giudice di Pace che aveva respinto l’opposizione proposta dal titolare di una ditta individuale e da un altro soggetto avverso il provvedimento della Direzione territoriale del lavoro di Chieti-Pescara. Il provvedimento contestava violazioni del Regolamento CE n. 561/2006 e dell’art. 174 cod. strada in materia di periodo di guida e riposo giornaliero alla guida di automezzo.

Gli originari opponenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. L’amministrazione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 12 d. lgs. n. 285/1992 e 57 c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva errato nel riconoscere agli ispettori del lavoro il potere di accertare e irrogare sanzioni in materia di circolazione stradale. La Corte ha ritenuto il motivo infondato.

La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 20594/2016, n. 22896/2018, n. 18462/2020). In tema di violazioni dell’art. 174 cod. strada, l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi è finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro. Esso risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori del settore dell’autotrasporto. La competenza a svolgere tali verifiche e ad irrogare le relative sanzioni spetta, oltre che ai soggetti preposti alla sicurezza stradale, anche all’Ispettorato del lavoro.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 174, comma 4, d. lgs. n. 285/92, 8, commi 2, 3 e 4, Regolamento n. 561/2006/CE e 15, par. 2, Regolamento n. 3821/85/CE, contestando che il Tribunale avesse ritenuto accertata la mancata osservanza del riposo giornaliero dalla sola omessa annotazione e dal mancato inserimento dei dati manuali sull’apparecchio di controllo.

Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’errata applicazione dell’art. 6 Regolamento n. 561/2006/CE, in riferimento alla decisione n. 3579 del 7.6.2011 della Commissione Europea, che escluderebbe dal calcolo dei tempi massimi di guida le attività diverse dalla guida. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 174, comma 4, cod. strada, 4, lett. j, e 6 Regolamento n. 561/2006/CE, per avere il Tribunale incluso nei tempi rilevanti anche il carico e scarico delle merci.

La Corte ha ritenuto tali motivi, concernenti accertamenti in fatto, infondati, per le ragioni espresse nell’ordinanza n. 27324/2024 in fattispecie perfettamente sovrapponibile e parzialmente connessa sotto il profilo soggettivo, alle quali ha integralmente rinviato ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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