Progressioni verticali nei comuni: l’incarico di notifiche penali del messo comunale non è mansione esigibile (TAR Sardegna n. 891 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico di messo notificatore di atti giudiziari in materia penale, svolto da un dipendente comunale inquadrato nell’area degli operatori esperti, non rientra tra le mansioni ordinariamente esigibili dal profilo professionale di provenienza. La notifica degli atti del procedimento penale è riservata all’ufficiale giudiziario e ai soggetti espressamente indicati dalla legge, tra i quali non figurano i messi comunali; l’autorizzazione della Procura della Repubblica non può ampliare la cerchia dei soggetti abilitati. Ne consegue che l’attività notificatoria in materia penale, formalmente attribuita dal Comune al dipendente, deve essere valorizzata ai fini del punteggio premiale previsto dal bando di selezione per la progressione verticale tra aree, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
Il Comune di Luras approvava un avviso di selezione interna per la progressione verticale, per soli titoli, dall’area degli operatori esperti all’area degli istruttori. Il bando prevedeva, tra i criteri di valutazione, un punteggio per gli incarichi professionali formalmente attribuiti dal Comune per lo svolgimento di attività non esigibili dal profilo di provenienza. Il ricorrente, messo notificatore, dichiarava in domanda l’incarico di notifica di atti giudiziari in materia penale dal 2004 al 2021: l’amministrazione non riconosceva alcun punteggio, ritenendo l’attività riconducibile a mansioni esigibili dal profilo di appartenenza. All’esito della procedura il dipendente si collocava terzo in graduatoria, in posizione non utile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, sollevata dal Comune. La difesa dell’amministrazione non aveva fornito elementi di certezza in ordine ai riflessi del ricalcolo generalizzato dei punteggi sulla posizione del controinteressato, tale da paralizzare l’interesse del ricorrente all’attribuzione del punteggio aggiuntivo che gli avrebbe consentito di sopravanzare in graduatoria.
Nel merito, il collegio ha accolto la tesi del ricorrente, incentrata sull’art. 34 del D.P.R. n. 1229/1959, che consente la notificazione da parte del messo comunale solo in via sussidiaria e per gli atti individuati dalla legge. Secondo il codice di procedura penale, la competenza per la notifica degli atti del procedimento penale spetta esclusivamente all’ufficiale giudiziario o ai soggetti espressamente indicati dalla legge, tra i quali non figurano i messi comunali. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla sentenza, ha costantemente affermato la nullità o l’inesistenza delle notifiche penali eseguite da soggetti privi di competenza funzionale.
L’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica nel 2004 non poteva avere effetto ampliativo delle competenze attribuite dalla legge ai messi comunali, poiché l’ordinamento non consente all’autorità giudiziaria di estendere la cerchia dei soggetti abilitati alle notificazioni penali. La comunicazione del Tribunale del 2007, che invitava i Comuni a favorire l’utilizzo dei messi per le notifiche richieste dalle parti private e dagli avvocati, riguardava esclusivamente notificazioni promosse dai privati e, comunque, non configurava tali attività come mansioni ordinariamente esigibili dai messi comunali.
La Corte ha quindi ritenuto che l’attività di notificazione degli atti giudiziari penali, essendo esulante dalle mansioni esigibili dal profilo di inquadramento, attribuisca al dipendente il diritto al punteggio premiale previsto dal bando per gli incarichi professionali. Il ricorso è stato accolto e il Comune dovrà riformulare la graduatoria, attribuendo al ricorrente il punteggio per le mensilità nelle quali l’attività è stata effettivamente svolta su formale incarico dell’amministrazione. La peculiarità della questione ha giustificato la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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