Revocazione della sentenza e inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 14798 del 02.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere e dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’interesse ad agire, e dunque anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo al momento in cui l’impugnazione è proposta, ma anche al momento della decisione. È irrilevante che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnabile per cassazione, trattandosi di mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente è attuale per essere venuta meno la pronuncia che costituiva l’oggetto del ricorso. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non opera in tale ipotesi.

Il Fatto

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato il suo appello, confermando l’atto impositivo per omesso versamento della TARSU/TIA relativo a un immobile comproprietario, ubicato nel territorio di un Comune siciliano e caratterizzato, secondo la prospettazione di parte, da condizioni di inabitabilità per degrado fisico.

Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5), cod. proc. civ. della stessa sentenza di appello, deducendone il conflitto teorico con altro giudicato formatosi tra le stesse parti su analoga imposta. All’esito di quel giudizio la sentenza di appello è stata revocata e, in fase rescissoria, l’appello del contribuente è stato accolto con annullamento dell’atto impositivo. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’ente impositore alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza costante secondo cui la revocazione della sentenza di appello impugnata per cassazione determina la cessazione della materia del contendere. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’interesse ad agire deve permanere fino al momento della decisione ed è in relazione a quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che va valutato.

Il collegio sottolinea che è irrilevante la circostanza che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione: si tratta di una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto. Il principio è confortato da un nutrito e costante orientamento, richiamato anche in Sezioni Unite n. 10553 del 2017 e in successive pronunce di legittimità, tra cui Sez. V n. 16562 del 2019 e Sez. V n. 4663 del 2020.

In coerenza con tale esegesi, essendo cessata la materia del contendere per l’intervenuta revocazione della sentenza impugnata, il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La Corte ritiene tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare le spese giudiziali in base al principio della soccombenza virtuale, considerando che l’ente impositore è rimasto intimato e che la causa della revocazione è costituita dal conflitto teorico tra giudicati relativi a diverse annate della medesima imposta.

Un ulteriore passaggio riguarda il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata o con ordinaria dichiarazione di inammissibilità, non anche nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere. Quest’ultima, infatti, determina la caducazione di tutte le pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante ogni valutazione sulla virtuale fondatezza del ricorso, che assume esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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