Contraddittorio preventivo escluso nella rettifica di valore su perizia di stima (Cass. civ. Sez. V n. 14799 del 02.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale anticipato non opera quando l’avviso di rettifica e liquidazione sia emesso sulla base di una diversa valutazione del valore degli immobili compravenduti, fondata su perizie di stima allegate all’atto impositivo. Le perizie costituiscono atti di natura endoprocedimentale, rispetto ai quali la partecipazione del contribuente non è prevista. L’unica ipotesi astrattamente riconducibile all’obbligo dei sessanta giorni è l’accesso ispettivo-contabile nei locali dell’impresa, non paragonabile alla verifica estimativa basata su mere relazioni di stima. Nel processo tributario, inoltre, l’Amministrazione che in appello riproponga le stesse ragioni già dedotte in primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, avuto riguardo al carattere devolutivo pieno dell’appello.

Il Fatto

Una società di leasing aveva acquistato due complessi industriali, il prezzo dei quali era stato dichiarato in complessivi 6.800.000,00 euro. Con avviso di rettifica e liquidazione l’Agenzia delle Entrate rideterminava il valore dei compendi in complessivi 11.022.370,00 euro, sulla base di due distinte perizie di stima, richiedendo il versamento di maggiori imposte ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e della venditrice, riuniti, ravvisando la violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, escludendo che l’avviso derivasse da una verifica fiscale e rideterminando i valori con una riduzione del venti per cento. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge tutti i motivi. Sul primo riafferma il principio, già espresso dalla giurisprudenza richiamata (Cass. n. 17971 del 2018, che a sua volta richiama Sezioni Unite n. 28057 del 2008), secondo cui l’Amministrazione che in appello ribadisca le stesse argomentazioni già poste a sostegno della legittimità del proprio operato assolve l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.

Sul secondo motivo, la Corte esclude l’operatività del contraddittorio anticipato. L’avviso di rettifica non è stato emesso all’esito di una verifica fiscale, ma sulla scorta di perizie di stima allegate all’atto. Si tratta di atti endoprocedimentali, rispetto ai quali la partecipazione del contribuente non è prevista. Non vi è stato alcun accesso ispettivo-contabile nei locali dell’impresa, unica ipotesi riconducibile all’obbligo dei sessanta giorni, in assenza di diverse previsioni di legge e stante il carattere non armonizzato del tributo (Sezioni Unite n. 24823 del 2015).

Sul terzo e sul quinto motivo, concernenti la motivazione della sentenza di appello, la Corte rileva che la Commissione regionale ha ampiamente descritto gli immobili e le incongruità delle perizie. La riduzione del venti per cento è frutto di una valutazione discrezionale della prova, insindacabile in sede di legittimità. Il riferimento all’equità non configura un criterio arbitrario, ma un apprezzamento ancorato ai fatti descritti. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. integra un errore di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ..

Sul quarto e sul sesto motivo, relativi all’omesso esame di fatti decisivi, la Corte osserva che la Commissione regionale ha preso posizione sugli elementi dedotti. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione comporti la reiezione implicita della pretesa, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. La perizia stragiudiziale, inoltre, non ha valore di prova, ma di semplice indizio, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito (Cass. n. 2052 del 2025).

Sul settimo motivo, la Corte giudica generica la doglianza sulla mancata comparazione con compravendite similari, non essendo indicato alcun elemento probatorio idoneo a ribaltare la decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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