Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14896 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso proposta dalla parte ricorrente prima dell’adunanza camerale determina l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di impugnazione, poiché l’atto di rinuncia incide sull’interesse alla decisione e impone la definizione del processo con declaratoria di estinzione. Alla caducazione del giudizio consegue la regolazione delle spese secondo la regola dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., con compensazione o esclusione dell’addebito quando la parte intimata non si sia costituita. La richiesta di cessata materia del contendere formulata dal rinunciante non vincola il Collegio, che qualifica l’atto secondo il suo effettivo contenuto.
Il Fatto
Un contribuente proponeva opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento di euro 35.174 per sanzioni amministrative per omessa registrazione di rapporto di lavoro. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 16.5.18, rigettava l’opposizione. La corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3587/2021 depositata il 15.10.2021, dichiarava inammissibile l’appello.
La corte territoriale riteneva che l’azione, proposta verso l’ispettorato territoriale sul presupposto della successione rispetto alla direzione territoriale del lavoro, andasse invece indirizzata nei confronti del ministero del Lavoro, riferendosi le sanzioni alle direzioni territoriali soppresse dal 2017. Esclusa la sanatoria ex art. 4 legge n. 260 del 1958 con concessione di nuovo termine per la rinnovazione dell’atto, l’appello veniva deciso come sopra. Il contribuente ricorreva in cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità, con atto depositato prima dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. La parte intimata è rimasta non costituita.
Il Collegio ha esaminato il solo profilo preliminare, assorbente rispetto a ogni altra censura. La rinuncia all’impugnazione produce l’effetto di estinguere il giudizio di cassazione, senza che residui spazio per l’esame nel merito dei motivi proposti dal ricorrente.
Quanto alle spese, la Corte ha statuito che nulla è dovuto, non essendosi la parte intimata costituita. La regolazione segue automaticamente la mancata costituzione del resistente, coerentemente con la disciplina dell’art. 391 cod. proc. civ. in tema di rinuncia.
Il dispositivo si limita pertanto a dichiarare estinto il giudizio, senza ulteriori pronunce. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, con riserva del termine per il deposito del provvedimento.
Nota della Redazione
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