Il datore di lavoro può ripetere solo il netto percepito dal lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17049 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro che corrisponde al lavoratore una retribuzione maggiore del dovuto per errore, operando ritenute fiscali erronee per eccesso, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore solo nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Gli stessi principi valgono per le ritenute previdenziali ed assistenziali. Gli atti con i quali un ente pubblico riconosce la complessità della propria struttura organizzativa sono atti di macroorganizzazione, espressione di potere discrezionale, che il giudice ordinario deve tenere per validi ed efficaci, potendoli disapplicare ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E solo in presenza di una precisa deduzione di vizi di legittimità e non già sulla base di mere valutazioni di merito.
Il Fatto
Un dirigente, già Segretario Generale di una Camera di Commercio, aveva ottenuto tre decreti ingiuntivi per il pagamento di ratei dell’indennità di anzianità. L’ente, nel costituirsi nelle opposizioni, aveva eccepito in compensazione un controcredito per somme che assumeva indebitamente erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, alla luce di un accertamento ispettivo del MEF. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni, ritenendo il credito incontestato e il controcredito insussistente, essendo le somme state erogate sulla base di provvedimenti formali mai revocati né annullati.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto l’esistenza di un controcredito per l’incremento della retribuzione di risultato, detraendolo dal credito del lavoratore, ma aveva escluso l’indebito relativo alla retribuzione di posizione. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia l’ente, per il mancato riconoscimento dell’intero controcredito, sia il lavoratore, con ricorso incidentale, per la detrazione operata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha innanzitutto affrontato il ricorso principale dell’ente, che denunciava la violazione degli artt. 2033 cod. civ. e delle norme del CCNL della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali del 23/12/1999, per non avere la Corte territoriale sindacato la legittimità delle delibere con cui era stata riconosciuta la complessità della struttura organizzativa e superato il limite massimo della retribuzione di posizione.
La Cassazione ha rigettato il motivo, osservando che l’art. 27, comma 5, del CCNL non indica parametri oggettivi per la valutazione di complessità, rimettendola ad atti previsti dall’ordinamento dell’ente. Tali atti di macroorganizzazione, in quanto atti amministrativi di esercizio di pubblico potere, sono solo virtualmente annullabili e il giudice ordinario deve ritenerli validi ed efficaci, a meno che non sussistano i presupposti per la disapplicazione, ex art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E. Nella specie, la pretesa di disapplicare gli atti dalla stessa amministrazione emessi non era accompagnata dalla deduzione di specifici vizi di legittimità, risolvendosi nella mera condivisione degli apprezzamenti negativi degli organi di controllo.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha rilevato la fondatezza, richiamando il consolidato insegnamento per cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa la retribuzione al netto delle ritenute fiscali. In caso di erogazione per errore di una somma maggiore del dovuto, il datore di lavoro può ripetere l’indebito solo nei limiti di quanto effettivamente percepito dal lavoratore, non potendo ripetere importi al lordo di ritenute mai entrate nella sua sfera patrimoniale. Tali principi sono stati estesi anche alle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Nella specie, la somma di €. 90.000,00 detrazione era stata riconosciuta al lordo fiscale e previdenziale, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata. La Corte ha quindi accolto il ricorso incidentale, cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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