Spese di lite non dovute al contumace vittorioso (Cass. civ. Sez. II n. 14972 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., trova fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto. Essa non può dunque essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività e non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. La statuizione che contraddica tale regola integra un errore materiale emendabile con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ., ma tale errore non preclude alla Corte di cassazione, quando il ricorso sia fondato anche su altri motivi estranei all’errore, di vagliare direttamente la censura, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

Il Fatto

Un difensore convenne in giudizio, davanti al giudice di pace, il proprio assistito per ottenere il pagamento delle competenze professionali maturate nell’attività prestata come difensore d’ufficio in un procedimento penale. Il giudice di pace, nella contumacia del convenuto, accolse la domanda condannandolo al pagamento della somma richiesta.

Il giudizio d’appello, promosso dal convenuto per motivi procedurali e per erroneità nella determinazione del quantum, si concluse, nella contumacia dell’appellata, con il rigetto del gravame e la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore della controparte. Contro tale decisione il soccombente propose ricorso per cassazione, articolato in due motivi, mentre l’intimata non svolse difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente dedusse la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.m. n. 55/2014 e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto congruo il compenso sulla base di una documentazione scarna, senza considerare le diverse fasi di cui all’art. 12 del citato d.m. e i parametri delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio del lavoro e della difficoltà dell’opera.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La censura non spiegava quale fosse l’oggetto del processo, in cosa fosse consistita l’attività del difensore, in quale momento del giudizio egli fosse intervenuto, né descriveva il contenuto dei verbali, soltanto genericamente citati. Così facendo, la doglianza non si confrontava con il disposto di cui al n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ., che impone di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, mediante riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto. Il Collegio ha richiamato sul punto Cass., Sez. 5, n. 23575 del 2015, Cass., Sez. 5, n. 777 del 2019, Cass., Sez. 5, n. 14784 del 2015 e Cass., Sez. 6-1, n. 18679 del 2017.

Con il secondo motivo il ricorrente dedusse la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito liquidato le spese di lite in favore di una parte rimasta contumace in quel grado. Il motivo è stato ritenuto parzialmente fondato. La Corte ha osservato che i giudici d’appello, pur avendo dato atto della contumacia dell’appellata, avevano liquidato le spese in suo favore, senza considerare che la condanna alle spese processuali ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale a chi ha svolto attività processuale. Il contumace vittorioso, non avendo espletato alcuna attività, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Sul punto sono stati richiamati Cass., Sez. 6-3, n. 16174 del 2018, Cass., Sez. 2, n. 17432 del 2011 e Cass., Sez. 1, n. 9419 del 1997.

La Corte ha poi precisato che una siffatta statuizione dà luogo a un errore materiale emendabile con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ., ma che ciò non preclude alla Corte stessa, quando il ricorso sia fondato anche su altri motivi estranei all’errore, di vagliare direttamente la censura, in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., senza che l’accoglimento leda il diritto di difesa delle controparti, essendosi pienamente dispiegato il contraddittorio. Non essendovi questioni di fatto da esaminare e risultando l’errore direttamente dalla sentenza, la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dichiarandosi che nulla deve essere disposto in favore dell’intimata a titolo di spese del giudizio d’appello.

Nota della Redazione

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