Indennizzo per acquisizione sanante: nessuna decadenza trentennale, vale la prescrizione ordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 15008 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione dei diritti soggettivi, restando precluse interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione. La comune natura indennitaria del credito non consente di superare le diversità strutturali dei relativi procedimenti amministrativi.

Il Fatto

Il Comune di Ossi impugna davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui la corte d’appello ha accolto l’opposizione alla stima proposta da alcuni proprietari di terreni ubicati nel territorio comunale. I ricorrenti intendevano conseguire la determinazione del giusto indennizzo dovuto a fronte dell’acquisizione sanante disposta ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione alla realizzazione di un parco pubblico.

Dopo aver impugnato senza successo la delibera della giunta municipale davanti al TAR, i proprietari avevano riassunto la causa davanti alla corte d’appello, che aveva respinto le eccezioni preliminari del Comune e, disposta consulenza tecnica d’ufficio, aveva determinato l’indennità applicando il metodo sintetico-comparativo in luogo del valore agricolo medio. Il Comune ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, investono la ritenuta applicabilità del termine decadenziale di trenta giorni per l’opposizione alla stima. Il Comune deduce la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare il termine perentorio e non quello ordinario di prescrizione.

La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato. La controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante è devoluta alla competenza, in unico grado, della corte d’appello. Il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 e poi dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 non è però applicabile alla contestazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis.

La ragione è duplice. Da un lato, l’art. 29 citato, pur successivo, non effettua alcun rinvio all’art. 42-bis. Dall’altro, non sono consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge. Il soggetto attinto dal decreto di acquisizione può quindi contestare la liquidazione nel termine ordinario di prescrizione dei diritti soggettivi.

La comune natura indennitaria del credito dell’espropriato e di quello del soggetto attinto dal decreto può giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della corte d’appello, ma non consente di superare le diversità strutturali dei relativi procedimenti amministrativi. La corte territoriale ha correttamente applicato questo principio, e le censure sono infondate.

Il terzo motivo, relativo alla determinazione del valore del fondo, è infondato. Il consulente ha accertato l’inedificabilità legale dei terreni e ha impiegato il metodo sintetico-comparativo sulla base di cessioni volontarie perfezionate a valori oscillanti, distinguendo i lotti in ragione dell’estensione e della distanza dalle aree attrezzate. La valutazione risale a quotazioni anteriori all’acquisizione, rispettando il criterio dello stato dei luoghi al tempo dell’acquisizione.

Il quarto motivo è inammissibile. L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato, consente di censurare per omesso esame la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica solo ove sia individuato un preciso fatto storico, decisivo, non considerato. Il ricorrente non deduce un fatto decisivo omesso, ma riproduce le osservazioni critiche già svolte alla consulenza e non accolte. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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