Inammissibili i motivi che non si confrontano con il passaggio processuale (Cass. civ. Sez. I n. 15150 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che denunci la nullità della c.t.u. per asserita acquisizione d’ufficio di un documento, quando il ricorrente non si confronti con il passaggio processuale che ha sottoposto quel documento al contraddittorio delle parti, così superando l’eccepita nullità. La doglianza che si limiti a confutare la valutazione tecnica del consulente, motivatamente condivisa dal giudice di merito, investe un accertamento di fatto incensurabile in cassazione. Il motivo che non indichi le norme violate, non ne esamini il precetto e non lo raffronti con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata viola l’onere di specificità ed è inammissibile.
Il Fatto
Un comune impugna per cassazione l’ordinanza con cui la corte d’appello, in sede di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, aveva accolto la domanda dei proprietari di un’area acquisita sanante e destinata a corsia stradale e marciapiede.
I ricorrenti in opposizione contestavano la stima dell’indennità e chiedevano l’equo ristoro patrimoniale e non patrimoniale, oltre all’indennità per l’occupazione pregressa. Il comune eccepiva il difetto di legittimazione attiva del condominio e la parziale prescrizione dell’indennità di occupazione. La corte territoriale aveva rigettato le eccezioni e condannato il comune al pagamento complessivo di 38.493,75 euro.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in cinque motivi, tutti dichiarati inammissibili. I primi due, connessi perché riguardanti la c.t.u., sono esaminati congiuntamente. Il comune lamentava che il valore del terreno fosse stato determinato sulla base di una determina comunale sottratta al contraddittorio e riferita ad area con caratteristiche diverse.
La Corte rileva che il documento non risulta acquisito d’ufficio dal consulente, ma allegato alla memoria di parte, e che in ogni caso è stato sottoposto al contraddittorio con ordinanza. La censura è quindi inammissibile perché non si confronta con quel passaggio processuale, idoneo a superare l’eccepita nullità. La Corte osserva inoltre che la determina comunale non aveva concorso a stabilire il valore, risultando altri i parametri utilizzati dal consulente: la nullità è comunque priva di decisività.
Il secondo motivo è inammissibile perché ha ad oggetto la confutazione della c.t.u. rispetto alla valutazione del valore del bene, motivatamente condivisa dalla corte d’appello, e riguarda un accertamento rimesso al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, sulla prescrizione, è parimenti inammissibile. La corte territoriale aveva rigettato l’eccezione sulla base di tre rationes decidendi. La Corte chiarisce che la censura attinge solo il giudizio di fatto sulla decorrenza dell’occupazione, mentre la ratio sull’onere probatorio non è colpita: il giudice d’appello non aveva addossato oneri in partenza, ma aveva argomentato che, ritenuta la coincidenza temporale tra occupazione e approvazione dell’opera, spettava al comune smentirla.
Il quarto motivo, sul difetto di legittimazione del condominio, è inammissibile per violazione dell’onere di specificità: il ricorrente non ha indicato le norme violate né le ha raffrontate con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, risolvendo la censura nella critica dell’accertamento in fatto. Il quinto motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è inammissibile, perché la determinazione concreta del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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