Inammissibile il ricorso che non specifica gli atti processuali (Cass. civ. Sez. V n. 15199 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non indichi specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali si fonda, senza riassumerne il contenuto o trascriverne i passaggi essenziali né fornire un riferimento idoneo a identificarne la collocazione nel giudizio di merito, viola l’art. 366, primo comma, cod. proc. civ. ed è inammissibile. L’onere di specificazione, già richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, è stato aggravato dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai soli ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023. La censura che si risolve nella richiesta di un nuovo esame delle risultanze istruttorie prospetta un accertamento fattuale di segno opposto e resta estranea al giudizio di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società contribuente un avviso di accertamento ai fini IRES per l’anno di imposta 2011, rideterminando il reddito di impresa in applicazione della normativa antielusiva in materia di società di comodo ex art. 30, legge n. 724/1994.
La società impugnava il provvedimento dinanzi alla C.t.p. di Cosenza, che accoglieva il ricorso rilevando come l’accertamento si fosse fondato su un mero test di operatività, obliterando la concreta attività aziendale. La C.t.r. della Calabria rigettava l’appello dell’Ufficio con la sentenza n. 3346/1/2020, depositata il 9 dicembre 2020. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; la contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo con cui l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, legge n. 724/1994 e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che la C.t.r. avesse disatteso la normativa, prescindendo dal dato per cui la presunzione di non operatività può essere superata dal contribuente solo dimostrando oggettive situazioni impeditive del raggiungimento della soglia di ricavi.
Il motivo è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, cod. proc. civ., che impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda e dei dati necessari a individuarne la collocazione quanto al momento della produzione nei gradi di merito. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità.
Il Collegio precisa che tale onere è stato ribadito e aggravato dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149/2022, che vi ha aggiunto la necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli atti e documenti, ma solo per i giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023. L’onere non può ritenersi rispettato quando il motivo non indichi specificamente i documenti o gli atti, non ne riassuma il contenuto, non ne trascriva i passaggi essenziali e non offra un riferimento idoneo a identificare la fase del merito in cui furono prodotti o formati.
In via ulteriore, la Corte rileva che la censura riveste natura meritale, essendo preordinata a un nuovo esame delle risultanze istruttorie e a una valutazione delle prove di segno opposto a quella del giudice di secondo grado. La decisione impugnata dà conto di una situazione oggettiva di impedimento al conseguimento dei ricavi minimi, legata al mancato avvio dell’attività di predisposizione di collegamenti wifi, al mancato perfezionamento della commessa e al connesso contenzioso, elementi idonei a vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative.
Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla per le spese, non essendosi costituita la contribuente; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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