Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e improseguibilità dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. III n. 15241 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale di cui all’art. 2668-ter cod. civ. comporta l’improseguibilità del processo esecutivo nella sua interezza, senza che alcun atto possa sopravvivere a tale omissione. La sospensione del processo esecutivo non sospende né esonera dall’onere di rinnovazione della trascrizione, restando il creditore tenuto a rispettarlo. L’aggiudicazione provvisoria, nel regime anteriore alla novella del 2006, non sottrae il processo alla regola dell’improseguibilità per difetto di rinnovazione della trascrizione.

Il Fatto

Una creditrice ipotecaria avviò nel 1996 l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, pignorando un immobile. La procedura fu riunita ad altra esecuzione dello stesso anno. Nel 2000 la debitrice morì e l’esecuzione proseguì nei confronti dell’erede. Nel 2006 l’immobile fu venduto all’asta e aggiudicato in via provvisoria.

Il Ministero e l’Agenzia del Demanio proposero opposizione di terzo all’esecuzione, deducendo che l’immobile era stato confiscato con provvedimento di prevenzione divenuto definitivo; l’istanza di sospensione fu accolta in sede di reclamo nel 2007. Definita l’opposizione con il rigetto, il giudice dell’esecuzione dichiarò estinte le procedure riunite per mancata rinnovazione infraventennale della trascrizione del pignoramento. All’opposizione agli atti esecutivi il Tribunale rigettò; da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sostiene che l’aggiudicazione provvisoria esoneri il creditore dal rinnovo della trascrizione e renda irrilevante il decorso del termine ex art. 2668-ter cod. civ., con conseguente obbligo del giudice dell’esecuzione di procedere all’aggiudicazione.

Il primo motivo è inammissibile perché prospetta questione nuova rispetto al thema decidendum del giudizio di opposizione, ove l’estinzione era stata censurata invocando gli effetti salvifici della riunione e la sospensione del termine per effetto della sospensione del processo.

Nel merito il motivo è infondato. La Corte ribadisce i principi di Cass. Sez. 3 n. 4751 del 2016: l’esecuzione immobiliare soggiace alle regole di pubblicità della circolazione dei beni immobili; il venir meno della trascrizione impedisce sempre l’ulteriore corso del processo esecutivo; la mancata rinnovazione è fattispecie determinativa del venir meno del processo esecutivo nella sua interezza.

La stessa pronuncia ha precisato che la rinnovazione può essere chiesta non solo dal creditore procedente ma anche dall’aggiudicatario: statuizione incompatibile con la tesi della ricorrente. La conclusione vale per l’aggiudicazione provvisoria nel regime anteriore alla novella del 2006; in caso di aggiudicazione definitiva il diritto dell’aggiudicatario al decreto di trasferimento si consolida.

Quanto all’art. 632, secondo comma, cod. proc. civ., il creditore difetta di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., poiché l’estinzione successiva all’aggiudicazione attribuirebbe il ricavato al debitore, non al creditore procedente. Il secondo motivo, relativo all’ordine di ripristino della continuità delle trascrizioni, è infondato per le medesime ragioni. Il ricorso è rigettato, con condanna al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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