Compenso difensore d’ufficio dell’irreperibile: valori minimi e decurtazione (Cass. civ. Sez. II n. 15273 del 08.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, poiché la media funge da limite massimo e non impone una liquidazione necessariamente pari ad essa. Il giudice può liquidare il compenso anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto dei valori minimi. Su tale importo è ammessa l’ulteriore decurtazione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002, che non integra violazione del minimo tariffario trattandosi di disposizione speciale, applicabile alle sole liquidazioni del difensore d’ufficio dell’irreperibile. La motivazione del provvedimento decisorio emesso in forma di ordinanza è denunciabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo per violazione del minimo costituzionale.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, ha svolto l’attività di difensore d’ufficio di un imputato nel procedimento penale dinanzi alla Corte di cassazione. Il Ministero della Giustizia ha liquidato il compenso con decreto, poi parzialmente riformato in sede di opposizione dalla Corte d’appello, che ha determinato la somma applicando i valori minimi della tariffa e la riduzione di un terzo.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, dolendosi dell’uso dei valori minimi anziché medi, dell’omessa liquidazione delle spese esenti documentate e del difetto di motivazione. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile non deve superare i valori medi delle tariffe, sui quali opera l’ulteriore decurtazione dell’art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002. Tale meccanismo non viola il minimo tariffario, perché la norma è speciale e risponde all’esigenza di contemperare la tutela del non abbiente con il diritto dell’avvocato a un compenso equo.
La Corte ribadisce che l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari costituisce limite massimo e non obbligo di liquidazione secondo la media: il compenso può essere inferiore, purché non scenda sotto le tariffe minime. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente applicato i valori minimi e la riduzione di un terzo.
Il giudice di merito ha invece errato nell’omettere la liquidazione delle spese esenti, pari a € 13,25, documentate nel giudizio di opposizione e allegate al ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.. Su questo punto il motivo è fondato e la causa è decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sul secondo motivo, la Corte esclude la nullità per omessa motivazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il controllo è circoscritto al minimo costituzionale: è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la semplice insufficienza. Nella specie l’obbligo è stato assolto, sia per le singole fasi sia per l’applicazione dei minimi, giustificata dalla declaratoria di prescrizione che non ha consentito di verificare la fondatezza del ricorso.
Sul terzo motivo, la Corte lo dichiara infondato: il ricorrente contesta la liquidazione omnicomprensiva senza dolersi della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, né della mancata distinzione tra compensi ed esborsi. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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