Conciliazione giudiziale copre il dedotto e il deducibile come la sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15283 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 cod. proc. civ. è un atto negoziale, non assimilabile a un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzato dall’intervento del giudice e dalle formalità dell’art. 88 disp. att. cod. proc. civ.. Al pari della sentenza, essa è destinata a coprire il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che non può essere messa in discussione la situazione giuridica ed economica definita dalle parti. L’interpretazione del verbale di conciliazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.
Il Fatto
Due dipendenti della Regione siciliana, assunti con contratti a tempo determinato e in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile, hanno chiesto il riconoscimento della progressione economica orizzontale prevista dall’art. 109 del CCRL relativo al quadriennio 2002-2005, con attribuzione della categoria C6 per il periodo 1° marzo 2005 – 31 dicembre 2007 e della categoria C7 dal 1° gennaio 2008.
Il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda, ritenendo che la quota del FAMP destinata alla progressione del personale a tempo determinato fosse stata istituita solo dal 2008. La Corte d’appello di Catania ha confermato il rigetto con diversa motivazione: i ricorrenti, sottoscrivendo verbali di conciliazione giudiziale in altri procedimenti, avevano accettato il proprio inquadramento nelle categorie C5 e C6, situazione non più contestabile. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudicato formatosi sui verbali di conciliazione non costituiva il necessario antecedente logico-giuridico della questione sottoposta, e che le cause originarie erano state introdotte prima dell’entrata in vigore dell’art. 109 CCRL 2002-2005.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. I ricorrenti non censurano adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello, incentrata sull’oggetto e sugli effetti della conciliazione giudiziale, di cui è stato accertato il carattere transattivo. Il richiamo al giudicato ex art. 2909 cod. civ. contenuto nella sentenza impugnata costituisce mero argomento ad abundantiam, che non concorre a definire la decisione.
La Suprema Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 23482 del 2017; Cass. n. 690 del 2005) secondo cui l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in base alle espressioni letterali usate dalle parti, ma alla situazione di contrasto che esse hanno inteso comporre con reciproche concessioni. La transazione copre quindi il dedotto e il deducibile.
La conciliazione giudiziale si caratterizza, sul piano strutturale, per il necessario intervento del giudice e, sul piano funzionale, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio e per gli effetti sostanziali del negozio stipulato, che può avere ad oggetto anche diritti indisponibili del lavoratore (Cass. n. 8898/2024; Cass. n. 25472/2017). Il verbale è dunque un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito.
Ne deriva che la contestazione dell’interpretazione del verbale va svolta secondo gli artt. 1362 ss. cod. civ. e che in cassazione il sindacato è limitato alla verifica del rispetto dei criteri di logica ermeneutica. La denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione delle ragioni giuridiche, non potendosi risolvere nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa. Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato assorbito.
Nota della Redazione
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