L’interpretazione della norma tributaria non passa in giudicato autonomo (Cass. civ. Sez. V n. 15331 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno non vincola il giudice chiamato a decidere su un diverso periodo d’imposta in ordine all’interpretazione della norma tributaria. L’attività interpretativa delle norme giuridiche, in quanto connessa all’esercizio della funzione giurisdizionale, non può costituire limite all’attività esegetica di altro giudice e non è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferisce, assolvendo a funzione meramente strumentale rispetto alla decisione. Il vincolo dell’art. 2909 cod. civ. opera nei limiti dell’efficacia oggettiva del giudicato e non equivale al principio dello stare decisis, privo di riconoscimento nell’ordinamento processuale. Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno fondata sul preteso “punto comune alle cause”.

Il Fatto

Il contribuente aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso IRPEF di una somma trattenuta sul trattamento pensionistico per gli anni d’imposta 2011-2013, sostenendo che la pensione non fosse qualificabile come privilegiata “ordinaria” ex art. 86 della legge n. 915/1978, ma come privilegiata “percentualistica” ex art. 67, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973.

Il diniego dell’Ufficio è stato confermato sia dalla C.t.p. di Roma, sia dalla C.t.r. del Lazio con la sentenza n. 3853/17/2020, depositata il 3 dicembre 2020. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2929 cod. proc. civ. per mancata conformazione al giudicato formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’istanza di cessazione della materia del contendere depositata dall’Avvocatura generale dello Stato, perché essa, pur richiamando lo stesso RGN del presente giudizio, concerne in realtà un diverso contribuente e altra sentenza impugnata, emessa dalla C.t.r. del Veneto.

Nel merito, il motivo è infondato. Il ricorrente non ha documentato l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della C.t.p. di Latina, essendo la stessa priva della relativa attestazione; la controricorrente ammette però nel controricorso di aver prestato acquiescenza a tale decisione.

In ogni caso l’eccezione di giudicato è infondata. Il ricorrente invocava l’estensione del giudicato esterno formatosi su un giudizio relativo all’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, nel quale si era deciso sul “punto fondamentale” della natura reddituale o risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973.

La tesi non è condivisibile. Il preteso “punto comune alle cause” si risolve in una questione di diritto che involge l’attività interpretativa delle norme: questa, in quanto connessa all’esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica di altro giudice. La Corte richiama il distinto modo in cui opera il vincolo dell’art. 2909 cod. civ. rispetto al principio dello stare decisis, non riconosciuto nell’attuale ordinamento processuale, citando Cass., sez. U., n. 13916 del 16 giugno 2006, Cass., sez. V, n. 23723 del 2013 e Cass., sez. V, n. 14509 del 2016.

Ne discende che, anche nei diversi gradi del medesimo giudizio, l’interpretazione della norma posta a fondamento della pronuncia — salvo il giudicato interno — non limita il giudice dell’impugnazione. La Corte segnala infine che l’altro ricorso, di cui il ricorrente chiedeva la riunione, è stato deciso con l’ordinanza n. 26912/2021, che ha rigettato il ricorso del contribuente giungendo, sulla medesima eccezione, alle stesse conclusioni. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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