Notifica cartella da PEC estranea a INI-Pec non nulla senza pregiudizio (Cass. civ. Sez. V n. 14409 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, desumibile testualmente dall’indirizzo del mittente. L’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec è testualmente riferito al solo destinatario della notifica e non al notificante. Ne consegue che la parte contribuente deve allegare e provare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello presente in tale registro, quando la provenienza dell’atto sia ictu oculi evidente.

Il Fatto

Una società contribuente impugna l’avviso di iscrizione ipotecaria su un proprio immobile, posto a garanzia del credito erariale. La società deduce di non avere mai ricevuto la notificazione delle cartelle sottostanti, contestando le modalità con cui l’agente della riscossione aveva eseguito la notifica a mezzo posta elettronica certificata.

La C.T.P. di Terni rigetta l’impugnazione e la C.T.R. dell’Umbria conferma la decisione, affermando che la notifica proveniente da indirizzi PEC non inseriti in pubblici elenchi non è causa di inesistenza, perché la riferibilità dell’atto al mittente è provata dagli elementi costitutivi dell’atto stesso e dal dominio utilizzato. La società ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, contestano il discostamento dell’agente della riscossione dallo schema tipico dell’art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973, che richiama le modalità di notificazione del d.P.R. n. 68/2005. La ricorrente sostiene che l’uso di un indirizzo non presente nel registro INI-Pec impedisca di verificare la provenienza del messaggio e renda lo stesso riconducibile a un mittente sconosciuto, invocando gli artt. 3-bis della legge n. 53/1994 e 57-bis del d.lgs. n. 82/2005.

La Corte richiama il proprio orientamento più recente, che ha affrontato un caso del tutto analogo: la giurisprudenza prende le mosse dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994, il quale riferisce l’obbligo di utilizzo di un indirizzo risultante da pubblici elenchi al notificante, mentre la norma speciale dettata in materia tributaria per gli atti dell’agente della riscossione differisce dalla previsione generale solo con riguardo al soggetto che riceve la notificazione.

Su questa base, la Corte ribadisce che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non determina alcuna nullità della notifica. Vengono in rilievo i canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto tra amministrazione e contribuente. La presunzione di riferibilità della notifica al mittente è ricavabile dall’indirizzo del medesimo, con la conseguenza che grava sul contribuente l’onere di allegare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla ricezione da un indirizzo diverso da quello presente nel registro.

Nel caso di specie la società non ha dato conto di alcun pregiudizio concreto, limitandosi a ipotizzare il rischio di incorrere in malware all’apertura del messaggio. La Corte osserva che la ricorrente ha certamente aperto il messaggio proveniente dall’indirizzo PEC dell’agente della riscossione relativo all’avviso di iscrizione ipotecaria, dimostrando così di non avere temuto alcunché. Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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