Ius sepulchri secondario di natura personale non è tutelabile in sede possessoria (Cass. civ. Sez. II n. 15432 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di sepolcro secondario, consistente nella posizione di chi, congiunto di una persona tumulata in un sepolcro, ha titolo ad accedervi e ad opporsi a ogni trasformazione che rechi pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie, ha natura personalissima ed intrasmissibile, e non configura un diritto reale. Esso difetta del potere sulla cosa che caratterizza il diritto di sepolcro primario e si sostanzia nella tutela del sentimento del congiunto verso il defunto. Ne consegue che il titolare del diritto secondario non è legittimato a esperire l’azione di reintegrazione nel possesso, poiché il possesso presuppone, ai sensi dell’art. 1140 cod. civ., un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La domanda possessoria fondata su un diritto di natura personale è inammissibile e va respinta sul piano pregiudiziale, restando assorbita ogni questione sulla condotta tenuta e sulle prove addotte.
Il Fatto
Una donna ha evocato in giudizio tre soggetti chiedendo di essere reintegrata nel compossesso di una cappella funeraria sita in un cimitero comunale, nella quale era stata tumulata la salma del marito. La ricorrente ha dedotto che, in occasione della tumulazione di una congiunta dei convenuti, costoro avevano chiuso con catena e lucchetto la porta di accesso alla cappella, senza consegnarle copia delle chiavi.
All’esito della fase sommaria il Tribunale ha concesso l’interdetto, ordinando la consegna delle chiavi; la decisione è stata confermata in sede di merito, con rigetto della domanda di ripristino dell’originaria iscrizione sulla parete esterna. La Corte d’Appello ha respinto il gravame degli odierni ricorrenti, riconoscendo alla donna, in quanto coniuge di un titolare del diritto primario di sepolcro, il diritto secondario di accedere alla cappella e qualificandolo di natura reale. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione. I ricorrenti sostengono che, sorgendo lo ius sepulchri da un atto di concessione cimiteriale, ogni controversia sulla sua titolarità apparterrebbe al giudice amministrativo. Il motivo è infondato: la concessione demaniale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando si contestino l’esistenza o la consistenza dell’atto concessorio, ma restano devolute al giudice ordinario le liti sul diritto dei titolari dello ius sepulchri di utilizzare il manufatto e di accedervi. La disputa si svolge interamente nei rapporti interni tra i beneficiari della fondazione e i loro congiunti.
Nel merito, la Corte ricostruisce la distinzione tra sepolcro gentilizio o familiare e sepolcro ereditario, richiamando Cass. Sez. Un. n. 17122 del 2018 e Cass. Sez. 2 n. 7000 del 2012. Nel primo lo ius sepulchri si acquista iure proprio e iure sanguinis per volontà del fondatore, con caratteri di intrasmissibilità, imprescrittibilità e irrinunciabilità; nel secondo si trasmette secondo le ordinarie regole successorie. L’accertamento sulla natura del sepolcro costituisce apprezzamento di mero fatto, insindacabile in legittimità se sorretto da motivazione non viziata, come chiarito da Cass. Sez. 2 n. 9282 del 2018 e, sul minimo costituzionale, da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014.
La Corte di merito ha correttamente valorizzato la volontà della fondatrice, che aveva indicato tra i titolari del diritto primario anche i collaterali. Il coniuge della ricorrente era dunque titolare iure proprio dello ius sepulchri primario, con conseguente riconoscimento, in capo alla moglie, del diritto secondario di accesso.
Il punto decisivo riguarda la natura giuridica di quest’ultimo diritto. La Corte d’Appello lo ha qualificato come reale, ma tale impostazione non regge: il diritto secondario non attribuisce alcun potere sulla cosa, bensì tutela il sentimento del congiunto verso il defunto. Esso è personalissimo e intrasmissibile, come affermato da Cass. Sez. 3 n. 370 del 2023 e da Cass. Sez. 2 n. 17357 del 2024. Il collegio prende atto del risalente contrario indirizzo (Cass. Sez. 1 n. 246 del 1961, che lo qualificava come ius in re aliena) e lo supera espressamente.
Poiché il possesso presuppone, ai sensi dell’art. 1140 cod. civ., un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, la titolare del solo diritto secondario non poteva invocare la tutela possessoria. La domanda è quindi inammissibile in radice, restando assorbita ogni valutazione sulla condotta e sulle prove. La sentenza è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta; le spese di entrambi i gradi sono compensate per intero in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.