Inerenza dei costi e onere probatorio del contribuente in caso di contestazione (Cass. civ. Sez. V n. 15642 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e di imposte sui redditi, il principio di inerenza dei costi deducibili esprime una correlazione tra costi e attività di impresa in concreto esercitata e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni utilitaristiche o quantitative. La deducibilità richiede che i costi e gli oneri siano riferibili all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con esclusione di quelli collocati in una sfera estranea, senza che rilevi un’utilità anche solo potenziale o indiretta. La relativa prova, in caso di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, grava sul contribuente, che deve documentare l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione. L’incongruità e l’antieconomicità della spesa, ove emergenti, assumono rilievo sul piano probatorio come indici sintomatici della carenza di inerenza, restando al contribuente l’onere di dimostrare la regolarità dell’operazione in relazione all’attività d’impresa.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativi all’anno di imposta 2013, disconoscendo la deducibilità di costi riferiti a un consulente tecnico legato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello con sentenza n. 3802/23/2021, depositata il 20.10.2021 e non notificata.

Avverso la decisione d’appello la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 12 l. n. 212/2000 e con l’art. 111 Cost., per il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale; e violazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 21 d.P.R. n. 633/1972 sul piano probatorio dell’inerenza. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità. La ricorrente non si confronta con il capo della sentenza d’appello che ha accertato l’avvenuto contraddittorio, limitandosi a discutere l’applicabilità dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in luogo dell’art. 12 dello Statuto del contribuente. A fronte dell’accertamento giudiziale della circostanza, la censura non è idonea a incrinare la ratio decidendi.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. Sez. V n. 18904 del 17/07/2018 e giurisprudenza ivi citata) e ribadisce che il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa: esso esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata e si risolve in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.

Con riferimento alle imposte sui redditi delle società, l’interpretazione condivisa dal Collegio è che la deducibilità richiede l’inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea, senza alcuna valutazione in termini di utilità, neppure potenziale o indiretta. La relativa prova, in caso di contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente (Cass. Sez. V n. 24880 del 18/08/2022), dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato, l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione.

L’Amministrazione, nel negare l’inerenza per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che rilevano sul piano probatorio come indici sintomatici della carenza di inerenza, senza identificarsi con essa; in tal caso spetta al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni rispetto allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali.

Nel caso esaminato, la doglianza ripropone argomentazioni sul profilo qualitativo del costo, ma non si confronta con la ratio decidendi del giudice, che aveva escluso la certezza del costo avendo accertato la descrizione generica della prestazione in fattura e la mancanza di un’indicazione completa ed esaustiva circa la natura dei beni e servizi acquistati. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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