Nullità per patto commissorio rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass. civ. Sez. II n. 15654 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di patto commissorio posto dall’art. 2744 cod. civ. va interpretato secondo un criterio funzionale, e non formalistico, e riguarda qualunque convenzione impiegata per conseguire l’illecita coercizione del debitore al trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione del debito. Anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un patto commissorio, allorché la promessa di vendita garantisca la restituzione di una somma precedentemente o coevamente mutuata, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi. La nullità negoziale è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., che non conosce limitazioni di grado. Nonostante l’inammissibilità, ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., della domanda di accertamento proposta per la prima volta in appello, il giudice del gravame può convertirla in eccezione di nullità e esaminarla nel merito, previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un promissario acquirente convenne in giudizio i promittenti venditori chiedendo la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., in relazione a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’Appello respinse il gravame proposto dai promittenti venditori.

Questi ultimi ricorsero per cassazione, lamentando che i giudici di merito avessero ritenuto nuova e inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ., la deduzione di nullità del preliminare per violazione del divieto di patto commissorio, senza considerare né il collegamento con un precedente preliminare, né la rilevabilità d’ufficio della nullità.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva respinto la censura sul rilievo che la denuncia di simulazione fosse nuova, perché formulata solo in appello, e che gli appellanti non avessero aggredito le due rationes decidendi del Tribunale. La Corte di cassazione ritiene la motivazione non conforme a diritto.

Il giudice d’appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e un mezzo di gravame a carattere devolutivo pieno. Il principio di specificità dei motivi ex art. 342, primo comma, cod. proc. civ. non impone particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione. Ciò vale a maggior ragione quando la doglianza verta su un motivo di invalidità del contratto.

La Corte d’Appello, nonostante il giudizio di tardività della domanda di nullità, avrebbe dovuto esaminare la questione, essendo tenuta a rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., una causa di nullità negoziale, che non conosce limitazioni di grado. Soccorrono i principi delle Sezioni Unite n. 26243 del 12.12.2014: il giudice d’appello e quello di cassazione hanno sempre facoltà di procedere al rilievo officioso della nullità contrattuale, e il giudice del gravame può convertire la domanda inammissibile in eccezione di nullità, purché ne dia notizia alle parti instaurando il contraddittorio ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.

La domanda di nullità afferisce a un diritto autodeterminato e resta individuata a prescindere dallo specifico vizio dedotto, sicché la relativa decisione sarà definitiva e a tutto campo. Il ricorrente ha rispettato il principio per cui, in tema di nullità negoziali, occorre dedurre anche l’emersione degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità (Cass. Sez. I n. 30505 del 03.11.2023).

Il patto commissorio, da interpretarsi secondo un criterio non formalistico ma funzionale, volto a tutelare il debitore e la par condicio creditorum, riguarda qualunque convenzione che consegua l’illecita coercizione del debitore al trasferimento della proprietà di un suo bene per mancata estinzione del debito. Anche un preliminare di compravendita può dissimulare un patto commissorio, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi. In tal caso la simulazione costituisce solo causa petendi, ossia il fatto rivelatore del vietato patto, e può essere provata anche per testimoni o presunzioni ex art. 1417 cod. civ. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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