Lavoro domestico, indennità di presenza notturna solo se l’assistenza è prestata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15761 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro domestico, l’indennità di presenza notturna disciplinata dagli artt. 11 e 12 del CCNL collaboratori domestici presuppone l’effettivo svolgimento, in concreto, di mansioni di assistenza notturna; ove tale prestazione non sia esercitata in fatto, l’indennità non è dovuta, neppure in presenza di convivenza con vitto e alloggio. Il relativo accertamento attiene alla valutazione delle prove, riservata ai giudici di merito, con la sola verifica, in sede di legittimità, della correttezza delle regole processuali di ammissibilità delle censure. In tema di ricorso per cassazione non è ammessa la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, con prospettazione della medesima questione sotto i diversi profili dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo il giudizio di cassazione strutturato come terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori.

Il Fatto

La lavoratrice ha prestato attività di assistenza, tra il 2014 e il 2017, in favore della madre del proprio datore di lavoro, successivamente deceduta. Il rapporto, di natura domestica, era svolto in regime di convivenza con vitto e alloggio.

In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto in favore della lavoratrice differenze retributive per oltre ventottomila euro. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, ha ridotto la somma a circa duemilatrecento euro, escludendo la debenza dell’indennità di presenza notturna: secondo il giudice di appello la lavoratrice, pur convivente, non aveva in fatto svolto mansioni notturne di assistenza. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del CCNL collaboratori domestici e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non necessaria la presenza notturna e nel qualificare lo stato dell’assistita come vegetativo anziché come demenza senile.

La Corte ha rilevato l’inammissibilità del motivo per la contemporanea deduzione dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Non è consentita, nel ricorso per cassazione, la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione: il vizio di violazione di legge presuppone accertati gli elementi del fatto, mentre il vizio di motivazione quegli stessi elementi intende rimettere in discussione. Sul punto la Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011).

Nel merito il Collegio ha chiarito che la ricorrente non contestava l’interpretazione delle norme contrattuali, che escludono l’indennità quando l’assistenza non sia in concreto esercitata, ma la valutazione delle prove sullo stato di salute dell’assistita e sull’effettività delle prestazioni notturne. Tale valutazione spetta ai giudici di merito, cui compete individuare le fonti del proprio convincimento, assegnare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova e disattendere anche implicitamente una prova. Il giudizio di cassazione non è strutturato come terzo grado di merito (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019; Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021; n. 2976/2025).

Il secondo motivo, con cui si censurava il mancato rilievo della pretesa inammissibilità dell’appello, è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché l’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone al ricorrente di indicare le norme violate e di raffrontarle con la sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (Cass. Sez. Un. n. 23745/2020). Nel merito, comunque, la doglianza non coglie nel segno: in appello non erano state contestate le risultanze contabili della CTU in termini quantitativi, ma la stessa debenza dell’indennità di origine contrattuale, per il mancato svolgimento delle mansioni notturne cui essa è ricollegata.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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