TARSU, motivazione dell’avviso per relationem alla bolletta (Cass. civ. Sez. V n. 15793 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento va condotta alla stregua della disciplina dettata dall’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006, che ha abrogato l’art. 71, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993. È sufficiente che l’atto indichi la maggiore superficie accertata o la diversa tariffa o categoria applicabili, elementi che, integrati con gli atti generali del Comune, rendono comprensibili i presupposti della pretesa tributaria. L’avviso che richiami per relationem la bolletta regolarmente notificata al contribuente, recante indirizzo, superfici, tariffe e importo, integra pertanto l’obbligo motivazionale, senza necessità di allegare le fonti probatorie e le indagini svolte.

Il Fatto

Una società cooperativa impugnava l’avviso di accertamento con cui un Comune aveva recuperato la TARSU dovuta per l’anno di imposta 2013, per un importo complessivo di poco superiore a 1.500 euro. La competente CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.

La CTR della Campania accoglieva il gravame, rilevando che il ricorso era stato regolarmente e tempestivamente notificato al Comune e che l’avviso impugnato non indicava gli estremi catastali o topografici degli immobili sottoposti a tassazione, impedendo alla contribuente di individuarli e di verificare la corretta applicazione dei parametri del tributo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società cooperativa non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7, comma 1, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 1, comma 162, l. n. 296/2006, contestando che la CTR abbia omesso di considerare l’avvenuta abrogazione dell’art. 71, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e la nuova disciplina della motivazione degli atti impositivi.

La Corte ritiene il motivo fondato. La norma abrogata imponeva al Comune di indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, senza necessità di riportare la formula di determinazione della tariffa, la quantità dei rifiuti o la superficie iscritta a ruolo, né i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo, come affermato da Cass., Sez. 5, n. 24267 del 18/11/2011 e da Cass., Sez. 6-5, n. 22470 del 09/09/2019.

Nel vigore della disciplina successiva, in tema di TARSU, ove la rettifica sia effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, è sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili. Tali elementi, integrati con gli atti generali, quali i regolamenti o le altre delibere comunali, sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate, potendo ciò avvenire nella successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, n. 20620 del 31/07/2019).

Nel caso concreto l’avviso riporta il prospetto delle somme da pagare con l’indicazione della bolletta, debitamente notificata alla società, circostanza non contestata. Tale bollettazione conteneva tutti gli elementi necessari per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell’imposizione, vale a dire l’indirizzo, le superfici, le tariffe e l’importo. Il secondo motivo resta assorbito; la Corte osserva che nessun passaggio della sentenza impugnata disconosce la titolarità degli immobili in capo alla società e che l’osservanza dell’obbligo motivazionale per le pregresse annualità non implica il suo assolvimento per gli anni successivi.

La sentenza è pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Nota della Redazione

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