La prova di estraneità del socio alla gestione non emerge dalla mancata conoscenza delle movimentazioni distrattive (Cass. civ. Sez. 5 n. 10824 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto a una società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, senza che occorra la dimostrazione di ulteriori elementi indiziari quali movimentazioni bancarie o acquisti di beni di valore. La prova contraria può consistere anche nella dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla conduzione societaria, essendo irrilevante la mera intestazione formale delle quote. L’estraneità deve essere provata in modo preciso e rigoroso e non può desumersi dalla mancata conoscenza delle condotte distrattive dell’amministratore né dall’assenza di accrediti sul conto corrente personale del socio, trattandosi di elementi non decisivi. La presunzione non integra il divieto di presunzione di secondo grado, fondandosi sulla ristrettezza dell’assetto societario quale fatto noto. L’accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, sicché il vizio di notifica dell’avviso emesso nei confronti dell’ente non incide sulla legittimità dell’accertamento notificato al socio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2009, un maggior reddito di capitale quale socio totalitario di una società a responsabilità limitata a ristretta base, successivamente fallita. L’avviso traeva origine da un separato atto impositivo emesso nei confronti dell’ente, divenuto definitivo, con il quale il reddito imponibile societario era stato rideterminato e il maggior reddito qualificato come utile extracontabile distribuito al socio unico.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, valorizzando la circostanza che il contribuente era divenuto socio solo nel dicembre 2008 e la mancanza di trasferimenti di danaro dal conto societario a quello personale. La Commissione tributaria regionale del Lazio riformava la decisione, ritenendo operante la presunzione di distribuzione e non fornita la prova contraria dal socio. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sulla mancata ammissione della prova contraria alla presunzione di distribuzione. Ha richiamato il principio per cui, nelle società a ristretta base, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non necessita di elementi di riscontro ulteriori, essendo il fatto noto rappresentato dalla ristrettezza dell’assetto societario e dal conseguente vincolo di reciproco controllo tra i soci. Ha quindi precisato che l’onere del contribuente consiste nel dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi si è appropriato un altro soggetto. La Corte ha dato atto dell’evoluzione giurisprudenziale che ammette la prova dell’estraneità assoluta alla gestione societaria, superando l’orientamento tradizionale, ma ha richiesto che tale prova sia precisa e rigorosa.
Nel caso di specie, gli elementi indicati dal ricorrente non sono stati ritenuti decisivi: la mancata conoscenza delle movimentazioni distrattive compiute dall’amministratore non equivale ex se alla dimostrazione dell’estraneità alla gestione, mentre l’assenza di accrediti sul conto personale è stata qualificata come elemento neutro, atteso che la distribuzione degli utili extracontabili avviene secondo l’id quod plerumque accidit con modalità che non lasciano traccia documentale. Il primo motivo è stato altresì dichiarato inammissibile per difetto di decisività dei fatti asseritamente pretermessi, non costituendo le deduzioni difensive fatti storici rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c..
Quanto al terzo motivo, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso ogni decisione sull’eccezione di nullità dell’avviso societario ritualmente riproposta in appello. Ha nondimeno deciso la causa nel merito, trattandosi di questione di diritto, ritenendo la doglianza infondata: l’accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello societario, che costituisce solo presupposto di fatto, con la conseguenza che il vizio di notifica dell’avviso notificato all’ente non incide sulla validità dell’accertamento emesso nei confronti del socio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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