Revocazione della sentenza di cassazione ammessa solo per errore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 15902 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’art. 391 bis c.p.c. consente il rimedio, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione, solo per errore materiale o di calcolo o per errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., e non per il contrasto di giudicati di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c.. L’errore revocatorio consiste nella erronea percezione dei fatti di causa, non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve essere di evidenza assoluta e immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra sentenza e atti. Il giudicato esterno è assimilato agli elementi normativi, sicché i suoi eventuali errori appartengono alla violazione di legge e non alla revocazione. La limitazione non contrasta con il diritto dell’Unione, né con i principi di equivalenza ed effettività, rimettendone l’attuazione all’autonomia procedurale degli Stati membri.
Il Fatto
Una società ha impugnato un avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rivendicando, per gli anni 2011 e 2012, il credito d’imposta riservato agli autotrasportatori e maturato sul consumo di gasolio ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 277/2000. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto che la società non fosse iscritta all’albo speciale degli autotrasportatori né esercitasse l’attività di fatto, escludendo così il beneficio.
La società ha proposto ricorso per cassazione: la Corte, con una prima sentenza, ha rigettato il ricorso. Avverso tale pronuncia la società ha quindi esperito il rimedio della revocazione, lamentando la mancata percezione di un giudicato formatosi in un giudizio parallelo, che avrebbe accertato la sussistenza dei requisiti dell’agevolazione. L’Agenzia ha resistito con controricorso. La Corte è stata chiamata a verificare se le censure integrassero un errore revocatorio o costituissero invece errori di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto che la revocazione delle proprie sentenze è governata dal combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. Il vizio rilevante consiste nella erronea percezione dei fatti di causa, che induca a supporre esistente o inesistente un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché quel fatto non sia stato terreno di discussione tra le parti. L’errore deve essere di evidenza assoluta, immediatamente rilevabile, essenziale e decisivo, e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione.
Il primo motivo è inammissibile. Il presunto errore attiene al passaggio in giudicato di una sentenza di merito anteriore, ma quel fatto non è ricavabile dagli atti di causa, riguardando un diverso giudizio. La sentenza che ha accertato la tardività dell’appello erariale è successiva a quella oggetto di revocazione, poiché pubblicata dopo, e non rileva che le due pronunce siano state deliberate nella medesima udienza: ciò che conta è la pubblicazione, che determina l’esistenza del giudicato.
La Corte aggiunge che il giudicato è assimilato agli elementi normativi: la sua interpretazione avviene secondo l’esegesi delle norme e gli eventuali errori appartengono alla violazione di legge. Non è quindi deducibile come errore di fatto l’omesso rilievo di un vincolo di giudicato esterno, trattandosi al più di inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. Il secondo e il terzo motivo seguono la stessa sorte, poiché denunciano, in realtà, pretese erronee valutazioni o interpretazioni, non errori percettivi.
Quanto alla richiesta di estendere il rimedio al contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c., la Corte la disattende. Il quadro unionale non impone il superamento dell’intangibilità del giudicato: il diritto dell’Unione, in assenza di disciplina propria, rimette le modalità attuative all’autonomia procedurale degli Stati, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. L’efficacia espansiva del giudicato incontra un limite solo quando la statuizione definitiva si fondi su un’interpretazione erronea del diritto unionale, riproducendosi per i successivi esercizi; nella specie, invece, si tratta di accertamenti di fatto contrastanti sulla medesima vicenda. Non sussistono pertanto i presupposti né per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, né per una questione di legittimità costituzionale.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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