L’accertamento analitico-induttivo prevale sugli studi di settore con funzione solo rafforzativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 11693 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento che rinvii al processo verbale di verifica redatto dalla Guardia di Finanza non è illegittima, purché gli atti richiamati siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Lo scostamento dai risultati degli studi di settore costituisce il presupposto per il legittimo esercizio dell’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; in tale contesto gli studi di settore assumono funzione rafforzativa della correttezza della pretesa, consentendo di adeguare il reddito accertato alle risultanze presuntive. Per procedere al detto accertamento è sufficiente la parziale inattendibilità delle scritture contabili, potendo l’Ufficio fondare la rettifica su presunzioni semplici dotate dei requisiti dell’art. 2729 c.c. La valutazione delle prove e l’apprezzamento dei fatti compiuti dal giudice di merito sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo il controllo di coerenza logica e correttezza giuridica della motivazione.

Il Fatto

Il contribuente, esercente attività di produzione e commercio al dettaglio di pane, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, per l’anno d’imposta 2002, i maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, all’esito di una verifica condotta con metodo analitico-induttivo. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito accertato e le sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigettava l’appello proposto dal contribuente, che ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, rilevando che il giudice di appello aveva espressamente esaminato la censura e ne aveva motivato l’infondatezza. Sul punto richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 6409/2025), per cui la motivazione per relationem che rinvii al verbale della Guardia di Finanza non è illegittima, trattandosi di elementi già nella disponibilità del contribuente, senza pregiudizio per il contraddittorio.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte chiarisce che l’accertamento impugnato non è un accertamento c.d. standardizzato fondato esclusivamente sugli studi di settore, ma un accertamento analitico-induttivo, basato su elementi presuntivi complessivamente valutati ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. Il riferimento allo studio di settore ha svolto solo funzione rafforzativa, consentendo di confrontare il maggior reddito accertato con quello desumibile dalle risultanze standard e adeguando il primo al secondo (cfr. Cass. n. 29243/2022). La Corte rammenta altresì che lo scostamento dai ricavi dichiarati rispetto a quelli fondatamente desumibili dalle condizioni di esercizio dell’attività costituisce presupposto per l’accertamento analitico-induttivo (Cass. n. 35713/2022), e che la parziale inattendibilità delle scritture contabili è sufficiente per procedere alla rettifica, potendosi utilizzare presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass. n. 8999/2025). Il giudice di merito aveva inoltre correttamente considerato le deduzioni difensive, avendo già l’Ufficio rideterminato in diminuzione il reddito, tenendo conto dello sfrido e della resa della farina.

I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono infondati: la valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da terzi sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non ha l’obbligo di confrontarsi analiticamente con ogni elemento probatorio. Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un non consentito terzo grado di giudizio, dovendo limitarsi alla coerenza logica e alla correttezza giuridica della motivazione (tra le tante, Cass. n. 4583/2024). La Corte rigetta pertanto il ricorso, condannando il contribuente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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