Onere di autosufficienza e prova della legittimazione del concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 15933 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU e non trasmoda in eccessivo formalismo quando l’indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. Nel processo tributario, ove il deposito degli atti segue modalità telematiche, il principio è rispettato se la parte indica con precisione il momento della produzione nei gradi di merito. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto. È decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il documento non esaminato dal giudice d’appello e astrattamente idoneo a provare il fatto costitutivo del rapporto.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria conseguente al mancato pagamento di ingiunzioni relative a TARSU 2010 e IMU 2012, notificate dalla concessionaria del Comune per il servizio di accertamento e riscossione. Deduceva la nullità dell’iscrizione per vizi di sottoscrizione e delega, la mancata notifica delle ingiunzioni prodromiche, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l’omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la prescrizione quinquennale e il difetto di legittimazione attiva della concessionaria.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente all’omissione del preavviso. La CTR accoglieva l’appello della contribuente per difetto di legittimazione attiva della concessionaria. Quest’ultima ricorreva per cassazione con tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi. Il motivo è infondato: l’eccezione deve ritenersi implicitamente disattesa per il fatto stesso dell’accoglimento del gravame. Non ricorre il vizio quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto, non essendo sufficiente la mancanza di espressa statuizione.

Con il secondo motivo la ricorrente censurava, ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame della convenzione del 2016 e del contratto del 24 giugno 2009. La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità della controricorrente: l’autosufficienza è compatibile con l’art. 6 CEDU e non trasmoda in eccessivo formalismo. Nel processo tributario, ove gli atti si depositano esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, il principio è rispettato se la parte indica con precisione il momento della produzione nei gradi di merito.

Nel caso concreto la difesa ha indicato i documenti depositati nel fascicolo informatico il 27 dicembre 2019, tra cui il contratto del 24 giugno 2009: tale indicazione consente di ritenere rispettato l’onere. È esclusa altresì l’inammissibilità per doppia conforme, poiché la CTR ha accolto il gravame con motivazione del tutto diversa da quella della CTP.

Nel merito il motivo è accolto. La CTR ha fondato la decisione su due autonome ragioni, incentrate sulla carenza di prova della legittimazione attiva della concessionaria e sul conferimento d’incarico ad opera di soggetto diverso dal consiglio comunale, competente in via esclusiva ex art. 42, comma 2, lett. e) e f), del d.lgs. n. 267/2000. Il giudice regionale non ha però esaminato il contratto del 24 giugno 2009, astrattamente idoneo a provare il fatto costitutivo del rapporto: a esso va riconosciuto carattere decisivo.

Il terzo motivo, sulla competenza esclusiva del consiglio comunale, resta assorbito. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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