Accise sull’energia elettrica dopo la Corte costituzionale n. 43/2025: il consumatore può ripetere l’addizionale direttamente dal fornitore (Cass. civ. 8469/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 8469/2026 (R.G. 20300/2024), pubblicata il 4 aprile 2026, adunanza camerale del 16 ottobre 2025 — Presidente De Stefano, Relatore Guizzi.
Il principio di diritto
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 43/2025) dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, l’addizionale provinciale sulle accise riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea è legittimato a esercitare — nell’ordinario termine decennale di prescrizione — l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore, che potrà a sua volta rivalersi sullo Stato.
L’illegittimità costituzionale della norma interna comporta, nei rapporti tra chi ha pagato e chi ha ricevuto, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione: la pretesa dei fornitori di richiedere agli utenti il pagamento dell’addizionale è divenuta ab origine indebita, salvo il limite dei rapporti esauriti.
Il fatto
Una società, consumatrice finale, aveva chiesto la restituzione dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica addebitatale in bolletta dai fornitori. Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda, disapplicando la norma interna per contrasto con la direttiva 2008/118/CE; la Corte d’appello di Napoli riformava, ritenendo che una direttiva non self-executing non potesse essere disapplicata in una controversia tra privati (efficacia solo orizzontale).
La società ricorreva per cassazione con un unico motivo, sostenendo che l’accoglimento dell’azione ex art. 2033 cod. civ. non richiedeva la diretta disapplicazione della norma nei rapporti tra privati, bastando una valutazione incidentale sull’illegittimità della pretesa impositiva a monte.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso, richiamando l’ormai consolidato indirizzo formatosi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025, che ha dichiarato illegittimo l’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988. Da tale caducazione ex tunc discende che il pagamento dell’addizionale, effettuato dal consumatore al fornitore in via di rivalsa, è privo di causa e ripetibile ex art. 2033 cod. civ.
La domanda della ricorrente era fondata fin dalla proposizione — quanto a legittimazione, irrilevanza del rapporto tributario fornitore-Erario nel rapporto contrattuale utente-fornitore e spettanza del rimborso — sebbene ora per un profilo diverso: la caducazione per incostituzionalità, e non più la contrarietà al diritto dell’Unione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per il merito e le spese.
Implicazioni pratiche
Per imprese e utenti: chi ha pagato in bolletta l’addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica può agire per il rimborso direttamente contro il fornitore, con azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., nel termine decennale di prescrizione. Non serve invocare l’efficacia diretta della direttiva né la disapplicazione tra privati: la base è la caducazione ex tunc della norma interna per incostituzionalità (Corte cost. n. 43/2025).
Attenzione ai limiti: restano fermi lo sbarramento dei rapporti esauriti e il termine decennale di prescrizione. Per il fornitore, il pagamento va restituito, salva la sua rivalsa verso lo Stato. Conviene mappare forniture e bollette dell’ultimo decennio per quantificare gli importi ripetibili.
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