Litisconsorzio necessario società di fatto e soci, nullità del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 15948 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle società di fatto, e la conseguente imputazione automatica dei redditi ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, determina un litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci. Il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società richiede quindi l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Quando la causa sia stata rimessa dalla Commissione Tributaria Regionale a quella Provinciale ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 546/1992, il fascicolo è trasmesso d’ufficio senza necessità di riassunzione, sicché spetta al giudice del rinvio disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio verso tutti i litisconsorti pretermessi; la mancata osservanza di tale ordine non integra alcuna ipotesi di estinzione per inattività delle parti.
Il Fatto
Sulla base di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una pretesa società di fatto, asseritamente costituita per l’esercizio in comune di attività di ristorazione, un avviso di accertamento con cui determinava induttivamente il reddito d’impresa di due annualità. Con separato atto, in applicazione dell’art. 5 del TUIR, lo stesso reddito era imputato ai due presunti soci, in ragione del 50% ciascuno.
Uno dei soci impugnava entrambi gli atti. Dopo alterne vicende di merito, contraddistinte dalla declaratoria di nullità per difetto di integrazione del contraddittorio, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello erariale e rigettava quello del contribuente, dichiarandolo responsabile al 100% delle imposte accertate a carico della ritenuta inesistente società di fatto. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, e il ricorso incidentale del litisconsorte avverso il capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte si sofferma in via prioritaria sul secondo e sul terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro intima connessione. Essi prospettano un vizio del procedimento idoneo a travolgere l’intero giudizio, con assorbimento di ogni altra questione.
Il Collegio ricorda anzitutto che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni di natura meramente processuale, come affermato da un indirizzo di legittimità consolidato. Nella specie, però, il ricorrente ha dedotto anche la violazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 102 c.p.c., sì che la doglianza risulta correttamente veicolata sotto tale diverso profilo e formulata nel rispetto dell’onere di specificità.
Dalla ricostruzione della vicenda processuale emerge che la prima sentenza di primo grado era stata dichiarata nulla per difetto di integrazione del contraddittorio verso la società e verso uno dei soci, con rimessione della causa al giudice di provenienza ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 546/1992. Nel prosieguo, tuttavia, il contraddittorio è stato esteso al solo socio, mentre la società non compariva più tra le parti. Tale circostanza trova conferma nell’esame diretto degli atti dei fascicoli di merito, consentito dalla natura processuale del vizio.
A fronte di una pronuncia coperta dal giudicato interno, che aveva già accertato il difetto di integrità del contraddittorio rispetto a due litisconsorti necessari, la Corte rileva nuovamente un vizio idoneo a determinare la nullità dell’intero giudizio. Non è stato osservato il principio consolidato secondo cui l’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione automatica dei redditi ai soci configurano un litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci.
Quanto alle conseguenze, la Corte esclude che la mancata integrazione verso la società pretermessa sia riconducibile alle fattispecie tassative di estinzione per inattività delle parti previste dall’art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992. Poiché l’art. 59, comma 3, del medesimo decreto prevede la trasmissione d’ufficio del fascicolo, senza necessità di riassunzione, spettava alla Commissione disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio verso tutti i litisconsorti pretermessi. Ordine che è stato invece emesso ed eseguito nei riguardi del solo socio. Da qui la declaratoria di nullità e la rimessione della causa al primo giudice, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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