Accertamento parziale e indizi presuntivi: legittimo il ricarico medio (Cass. civ. Sez. V n. 16089 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento parziale disciplinato dall’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma una modalità procedurale che ne segue le medesime regole. Esso può quindi fondarsi anche su elementi presuntivi, non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e può essere emesso pure in presenza di una contabilità formalmente regolare, essendo irrilevante che la segnalazione provenga da un soggetto estraneo all’amministrazione o da fonti interne. La mancata annotazione in contabilità di ingenti movimentazioni bancarie e il rinvenimento di documentazione extracontabile incidono sull’attendibilità complessiva delle scritture e legittimano il ricorso all’accertamento induttivo. La determinazione presuntiva della percentuale di ricarico deve avvenire con criterio coerente con la natura dei beni, applicato a un campione appropriato e fondato su una media aritmetica o ponderale.
Il Fatto
Una ditta individuale esercente commercio di elettrodomestici riceveva un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava, su base induttiva, maggior reddito d’impresa e maggiori ricavi per l’anno d’imposta 1998. L’atto si fondava sui dati ricavati da documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica e sulle movimentazioni di conti correnti intestati al contribuente, con applicazione di un ricarico medio ponderato.
Il contribuente impugnava l’atto, ottenendo ragione in primo e in secondo grado. La Cassazione, con una precedente pronuncia, accoglieva tre motivi dell’Agenzia delle entrate e rinviava alla CTR. In sede di riassunzione i giudici d’appello accoglievano l’appello dell’Ufficio. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di giudicato implicito sulla nullità dell’avviso. Il motivo è manifestamente infondato: nella pronuncia rescindente la Corte aveva già rigettato analoga eccezione, rilevando che la sentenza d’appello era stata impugnata anche sotto tale aspetto. Il vincolo del giudizio di rinvio impediva di riaprire il profilo.
Sul metodo accertativo, la Corte ribadisce che l’accertamento parziale ex art. 41-bis non è strumento autonomo ma modalità procedurale che segue le regole degli artt. 38 e 39, sicché può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo. È irrilevante che la segnalazione provenga da un soggetto estraneo all’amministrazione o da fonti interne, e non assume rilievo che nell’avviso si richiami erroneamente l’art. 39 anziché l’art. 41-bis.
Quanto al giudizio di rinvio, la Corte precisa che quando l’annullamento è disposto per vizi della motivazione il giudice conserva le facoltà di indagine e valutazione proprie del merito, ma deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato in sede di legittimità, eliminando le contraddizioni e sopperendo ai difetti argomentativi. Non era pertanto più contestabile la legittimità del ricorso all’accertamento analitico-extracontabile anche in presenza di scritture formalmente regolari.
Sul valore presuntivo delle risultanze bancarie, la Corte osserva che la mancata annotazione di movimentazioni ingenti rende la contabilità inattendibile e giustifica l’accertamento induttivo. Ciò rende superfluo verificare ulteriori elementi di inattendibilità e assorbe le censure sulla documentazione extracontabile, peraltro contraddittorie rispetto al motivo sulla dedotta doppia imposizione.
Infine, sulla percentuale di ricarico, la censura è inammissibile perché contraddittoria e volta a una rivalutazione del merito. Nel merito, la determinazione presuntiva deve seguire criteri coerenti con i beni, su campione appropriato e con media aritmetica o ponderale, prescindendo dalla regolarità formale della contabilità. Il ricorso è rigettato, con condanna al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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