Società di persone, litisconsorzio necessario nel ricorso del socio (Cass. civ. Sez. V n. 4949 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la controversia avente ad oggetto la rettifica del reddito di partecipazione a una società di persone, imputato automaticamente al socio in proporzione alla quota di partecipazione, coinvolge inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Ne deriva un caso di litisconsorzio necessario e l’obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa al giudice di primo grado.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica fiscale generale eseguita nei confronti di una società in nome collettivo, emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione costi indeducibili, accertando un maggior reddito d’impresa. Sulla base dei medesimi rilievi, e ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, l’Ufficio notificava al socio un distinto avviso di accertamento, attribuendogli un maggior reddito di partecipazione.
Il socio impugnava l’atto impositivo, ma le sue ragioni non trovavano accoglimento nei giudizi di merito. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale l’contribuente proponeva ricorso per cassazione. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e ricorso incidentale, quest’ultimo volto a denunciare il mancato rispetto del principio del litisconsorzio necessario.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non essendo quest’ultimo parte del giudizio di appello e spettando la legittimazione nel contenzioso tributario esclusivamente all’Agenzia delle entrate per i procedimenti introdotti dopo il 10 gennaio 2001.
Passando al ricorso incidentale, esaminato per primo in ragione della sua potenziale decisività, i giudici ne affermano la fondatezza, osservando che con esso si deduce una questione comunque rilevabile d’ufficio. L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali.
La controversia, osserva la Corte, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del ricorrente, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29.
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Da tanto discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, che importa il rinvio della causa innanzi al giudice di primo grado. Le questioni ulteriori restano assorbite.
Nota della Redazione
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