Rimborso ICI: il termine triennale e la decadenza maturata non sono superati dalla disciplina sopravvenuta (Cass. civ. Sez. 5 n. 14868 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, previsto a pena di decadenza dall’art. 13 del d.lgs. n. 504/1992 per le richieste di rimborso del contribuente, non può ritenersi sostituito dal termine quinquennale introdotto dall’art. 1, comma 164, della l. n. 296/2006, ove il diritto alla restituzione sia già maturato e spirato alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. La decadenza si verifica per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive che abbiano determinato l’inutile decorso del termine. Nel processo tributario la notifica diretta a mezzo posta è tempestiva se l’avviso di ricevimento riporta la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con timbro o stampigliatura meccanografica.
Il Fatto
La società contribuente presentava nel 2008 un’istanza di rimborso ICI per l’anno 2003, sulla quale si formava il silenzio rifiuto non impugnato nel termine di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il diniego diveniva definitivo. A seguito di una nuova richiesta, il Comune opponeva nel 2015 un diniego motivato, rilevando la tardività dell’istanza per intervenuta prescrizione.
Il ricorso avverso tale diniego veniva accolto in primo grado sulla base dei principi di buona fede e correttezza, ma la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello del Comune, escludeva la violazione di detti principi e qualificava l’istanza come tardiva. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, tutti ritenuti infondati o inammissibili.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata pronuncia sull’ammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta, la Corte ha confermato il principio delle Sezioni Unite n. 13452/2017: non è motivo di inammissibilità dell’appello il deposito dell’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con timbro o stampigliatura meccanografica. Nel caso di specie il giudice di merito aveva documentalmente accertato la tempestività dell’atto.
Il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui alla l. n. 212/2000, è stato reputato una mera sollecitazione a un sindacato di merito sulle evidenze probatorie, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la decadenza consegue al solo decorso del tempo, senza che possano rilevare le situazioni soggettive medio tempore verificatesi.
Il terzo motivo riguardava il termine applicabile al rimborso: la Corte ha escluso l’applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 164, l. n. 296/2006, che ha elevato a cinque anni il termine per il rimborso delle imposte locali. Il termine triennale di cui all’art. 13 d.lgs. n. 504/1992, essendo già maturato alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, non poteva essere sostituito. Nel caso di specie il diritto alla restituzione, relativo all’anno 2003, era già prescritto al momento dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007.
Il quarto motivo, volto a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 d.lgs. n. 504/1992, è stato dichiarato manifestamente infondato e comunque irrilevante, essendo la parte rimasta inerte anche rispetto al nuovo termine quinquennale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 94/2017) secondo cui la fissazione di un termine per il rimborso rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo che il termine stesso non renda ineffettiva la tutela del diritto. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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