Addizionale 10% sui bonus: base imponibile e superamento del triplo (Cass. civ. Sez. V n. 16233 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di addizionale del 10% sui compensi variabili corrisposti ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, per effetto del comma 2-bis dell’art. 33 d.l. n. 78/2010, introdotto dall’art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, l’imposta si applica sull’ammontare dei compensi che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Non è più necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa, requisito oggettivo venuto meno con la modifica legislativa. Il giudice di merito che continui a richiedere il superamento del triplo applica una norma non più vigente e la sua decisione è censurabile per error in iudicando.

Il Fatto

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso IRPEF per il periodo di imposta 2015, chiedendo la restituzione di euro 37.585,51 trattenuti a titolo di addizionale del 10% dal sostituto di imposta su emolumenti variabili corrisposti nel medesimo periodo. L’istanza era rimasta priva di riscontro, con formazione del silenzio rifiuto da parte dell’Ufficio territoriale.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’addizionale. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello riconoscendo il diritto al rimborso. L’Ufficio ha impugnato la decisione in cassazione con un unico motivo per violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale l’eccezione di giudicato esterno sollevata nel controricorso. Il giudicato, per essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, deve essere sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata. Nella specie la sentenza asseritamente irrevocabile è divenuta tale in data anteriore all’udienza di deliberazione della decisione qui impugnata, termine ultimo per ogni allegazione difensiva nel rito tributario. L’eccezione è pertanto inammissibile.

Nel merito la Corte richiama il principio già affermato nella sentenza n. 15861 del 2023. Per effetto del comma 2-bis dell’art. 33 d.l. n. 78/2010, l’addizionale trattenuta dal sostituto di imposta sui compensi sotto forma di bonus e stock options si applica sull’ammontare che eccede la sola parte fissa della retribuzione. Non occorre che la componente variabile superi anche il triplo della parte fissa.

La decisione impugnata si fonda su un’interpretazione opposta. Il giudice di appello aveva ritenuto che il comma 2-bis incidesse soltanto sulla base imponibile, lasciando fermo il requisito oggettivo dell’eccedenza oltre il triplo della quota fissa. Tale argomentazione si scontra con il dato normativo, poiché il requisito oggettivo è venuto meno proprio con la modifica legislativa richiamata.

Il motivo è quindi fondato. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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