Definizione agevolata e rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 16234 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dal difensore munito di procura speciale a seguito del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 36 del d.l. n. 124/2019, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La definizione agevolata non integra alcuna delle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non giustifica, pertanto, l’imposizione del doppio contributo unificato, di natura lato sensu sanzionatoria e insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto dell’accordo conciliativo preclude ogni pronuncia sulle spese.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società contribuente una cartella esattoriale, formata a seguito della liquidazione formale della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2012 e della comunicazione di irregolarità del modello unico. La società impugnava l’atto impositivo dinanzi alla C.t.p. di Cuneo, che rigettava il ricorso. Proponeva appello alla C.t.r. del Piemonte, che con sentenza n. 1029/2019, depositata il 1° ottobre 2019, confermava il rigetto.

Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo l’error in procedendo per avere la C.t.r. dichiarato la non emendabilità della dichiarazione inviata fuori termine e l’insussistenza di un obbligo di motivato avviso di accertamento del credito disconosciuto. Nelle more del giudizio interveniva la definizione agevolata della controversia.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che la società ricorrente, a mezzo di difensore costituito e munito della relativa facoltà, ha depositato in data 22 settembre 2021 atto formale di rinuncia al ricorso. La rinuncia è conseguente al perfezionamento della definizione agevolata intervenuto in data 14 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 36 del d.l. n. 124/2019, tra la contribuente e l’Agenzia delle Entrate.

A sostegno della rinuncia è stato documentato l’atto di accordo stragiudiziale, dal quale risulta che l’Ufficio si è impegnato allo sgravio parziale della cartella di pagamento per un importo corrispondente a quanto versato dalla società in pendenza di giudizio e dovuto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, determinata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 124/2019.

Su tale presupposto processuale la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e nulla dispone per le spese, non essendovi ragione di condanna in presenza di una vicenda estintiva determinata dalla definizione agevolata della controversia.

La Corte affronta infine la questione del doppio contributo unificato ed esclude che esso sia dovuto. La misura, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, è applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La definizione agevolata non rientra in alcuna di tali ipotesi. A conforto richiama Cass. n. 32487 del 2024 e Cass. n. 1420 del 2022. Il ricorso è quindi dichiarato estinto, senza ulteriori conseguenze patrimoniali per la ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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