Rimborso spese di accesso del medico convenzionato fuori dal reddito imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 16238 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il «rimborso spese di accesso» corrisposto al medico ambulatoriale convenzionato per lo svolgimento dell’attività in un Comune diverso da quello di residenza, determinato con il criterio forfettario dell’indennità chilometrica di cui all’art. 35 d.P.R. n. 271/2000, è ontologicamente diverso dalle «indennità percepite per le trasferte» di cui all’art. 51, comma 5, t.u.i.r. La trasferta presuppone lo spostamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione in un Comune diverso da quello in cui essa è ordinariamente effettuata, su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. L’emolumento in questione non rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro previsto dall’art. 51, comma 1, t.u.i.r. e concorre quindi alla formazione del reddito imponibile.
Il Fatto
Un medico specialista ambulatoriale in regime di convenzione con l’azienda sanitaria locale presentava istanza di rimborso della tassazione Irpef per gli anni dal 2011 al 2015, in relazione alla voce stipendiale accessoria relativa alle spese di viaggio sostenute per gli incarichi di accesso svolti in un Comune diverso da quello di residenza, come previsto dall’art. 35 d.P.R. n. 271/2000 e poi dall’art. 46 dell’Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali.
Impugnato il diniego tacito, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione articolando tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento degli ulteriori. Il principio di diritto è già espresso in diverse decisioni rese all’esito dell’udienza pubblica tematica del 10 gennaio 2024 e va confermato: il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro situata in un Comune diverso da quello di residenza del medico convenzionato è ontologicamente diverso dalle indennità di trasferta.
La trasferta, infatti, consiste in uno spostamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione in un Comune diverso da quello in cui essa è ordinariamente effettuata, disposto su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. L’emolumento in esame, al contrario, non rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall’art. 51, comma 1, t.u.i.r.
Il Collegio richiama la giurisprudenza che ha ravvisato la natura restitutoria degli emolumenti in contestazione, purché percepiti a titolo di rimborso spese, distinguendo il rimborso analitico da quello forfettario (Cass. n. 8489 del 2020, Cass. n. 6816 del 2023, Cass. n. 15731 del 2023). Richiama altresì le pronunce sulla funzione di ripristino patrimoniale delle somme parametrate al chilometraggio e al costo del carburante (Cass. n. 6793 del 2015, Cass. n. 30624 del 2021) e, in materia contributiva, le Sezioni unite n. 27093 del 2017 sui c.d. trasfertisti abituali.
Nel caso concreto si verte in una fattispecie differente da quella della trasferta comandata fuori dal Comune della sede di lavoro. Ciò trova riscontro nella circostanza che l’istituto della trasferta è disciplinato autonomamente dall’art. 32 dell’Accordo collettivo nazionale, che all’art. 32, comma 6, prevede un emolumento forfetario aggiuntivo per l’attività esterna. L’emolumento non è riconducibile neppure alla deroga di cui all’art. 51, comma 2, lett. d), t.u.i.r., che riguarda le prestazioni di trasporto collettivo e non gli spostamenti individuali del professionista.
La sentenza impugnata ha quindi errato nel ritenere non imponibili le somme oggetto della domanda di rimborso. La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate per la peculiarità delle questioni e il recente formarsi dell’orientamento; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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