Presunzioni tributarie e onere probatorio del contribuente nelle anticipazioni ad associazioni sportive (Cass. civ. Sez. 5 n. 150 del 03.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente ricorre quando il provvedimento, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, non consentendo alcun controllo sull’iter logico del giudice; una motivazione essenziale che indica i documenti posti a fondamento del convincimento non integra tale vizio, rientrando nel minimo costituzionale. In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto a una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli irrilevanti e a una valutazione complessiva per verificarne la concordanza; è nullo il ragionamento presuntivo che si basi solo sugli indizi favorevoli al contribuente, ignorando quelli offerti dall’Amministrazione finanziaria. L’omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’Ufficio integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo all’anno d’imposta 2011 a seguito di accertamenti bancari. L’atto impositivo riprendeva a tassazione la somma di euro 96.149,00 quale reddito da capitale distribuito da un’associazione sportiva dilettantistica, della quale il contribuente era presidente.

Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che accoglieva parzialmente il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, ritenendo fornita la prova che le somme costituivano anticipazioni per l’attività istituzionale dell’associazione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, l’Amministrazione deduceva la motivazione apparente della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte di cassazione, richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e le Sezioni Unite n. 16599 del 2016, ha respinto la censura: la motivazione del giudice di appello, sebbene essenziale, indicava i documenti da cui traeva il convincimento, rendendo palese la ratio decidendi e rientrando nel minimo costituzionale.

Con il secondo motivo, l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e del d.P.R. n. 917/1986, per avere il giudice di appello ritenuto assolto l’onere probatorio senza valutare gli elementi addotti dall’Ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo fondato: la giurisprudenza richiede, nella prova presuntiva, una duplice valutazione, analitica e complessiva, di tutti gli indizi emersi. Nel caso di specie, la CGT2 aveva formato il convincimento esclusivamente sui documenti contabili dell’associazione, senza considerare gli elementi offerti dall’Amministrazione, come la restituzione al contribuente di una somma superiore alle anticipazioni e l’anomalia delle modalità di pagamento dei fornitori.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduceva l’omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’Ufficio. La Corte ha accolto la censura: la CGT2 non aveva indicato alcuna ragione del rigetto, integrando l’assoluta assenza di motivazione la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

La Corte ha quindi accolto il secondo e il terzo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2727 c.c.

Tutte le 664 sentenze sull'art. 2727 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *