Motivazione apparente e omesso esame di domanda restitutoria (Cass. civ. Sez. III n. 16318 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci la nullità della sentenza per motivazione apparente quando in realtà si traduca nella prospettazione di un’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio non più deducibile come tale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., né censurabile come violazione di legge laddove solleciti un riesame delle valutazioni probatorie riservate al giudice di merito. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice. È invece fondato, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il ricorso incidentale avverso la sentenza d’appello che, riformando la condanna alle spese di primo grado, ometta di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme già pagate in esecuzione di quella condanna. In tal caso la cassazione può essere evitata decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

Il Fatto

La controversia origina da un contratto di posteggio e custodia di un’imbarcazione e di un carrello stradale, affidati all’impresa poi deceduta. Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 2006 l’imbarcazione viene rubata dalla darsena. Il proprietario agisce per l’accertamento della responsabilità contrattuale del custode e chiede il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Venezia rigetta la domanda con sentenza n. 591/2022, condannando l’attore alle spese. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1865/2022, accoglie il gravame, riforma integralmente la decisione e condanna l’erede del custode al pagamento della somma di Euro 11.000,00, oltre rivalutazione e interessi, e alle spese del doppio grado. Avverso tale pronuncia l’erede propone ricorso per cassazione con quattro motivi; il proprietario resiste e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente perché tutti volti a denunciare la nullità della sentenza e, il primo, anche la violazione di legge, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente non precisa quale profilo di nullità lamenti e la censura si sostanzia in un tipico vizio di motivazione, per un verso non più denunciabile nella sua dimensione di insufficienza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per l’altro insussistente.

La Corte d’appello, osserva il Collegio, ha dato conto in modo piano e adeguato dell’iter decisorio, ritenendo sussistente un contratto tra le parti efficace al momento del furto e la proprietà del natante in capo al controricorrente. La motivazione non è apparente né contraddittoria.

Quanto alla dedotta violazione di legge nella valutazione del compendio probatorio, la ricorrente tende in realtà a introdurre profili di fatto e a sollecitare un nuovo giudizio di merito. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono riservati al giudice di merito, cui spetta anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, delle prove ritenute più idonee (richiamate Cass. n. 16467 del 2017, Cass. n. 11511 del 2014, Cass. n. 13485 del 2014, Cass. n. 16499 del 2009).

Il quarto motivo è pure inammissibile: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 6-L n. 28887 del 2019).

È invece fondato l’unico motivo del ricorso incidentale. La Corte d’appello, riformando integralmente la sentenza di prime cure anche in punto di spese, ha omesso di esaminare la domanda restitutoria proposta dal controricorrente con il gravame, che aveva documentato il pagamento delle spese di soccombenza. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e condanna la ricorrente principale a restituire Euro 6.347,17, oltre interessi dal pagamento al saldo. Il ricorso principale è rigettato, quello incidentale accolto, con cassazione della sentenza nei limiti indicati. Il Collegio esclude i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 9912 del 2018).

Nota della Redazione

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