Foro erariale escluso per appello su sanzioni amministrative del Giudice di pace (Cass. civ. Sez. II n. 16355 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso le sentenze del Giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative non trova applicazione la regola del foro erariale di cui all’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, per incompatibilità con il principio di prossimità riaffermato dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Il giudice di appello va individuato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., nel Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza appellata. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite per il primo grado, è estensibile all’appello in virtù della natura di rito generale della disciplina di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c.
Il Fatto
Il Giudice di pace, investito dell’opposizione a una ordinanza-ingiunzione prefettizia per violazione amministrativa, aveva declinato la competenza territoriale in favore del giudice del luogo di commissione dell’illecito. L’opponente aveva riassunto la causa dinanzi a quest’ultimo, che aveva respinto l’opposizione.
In sede di appello il Tribunale adito si era dichiarato incompetente, ritenendo applicabile il foro erariale ex art. 25 c.p.c. essendo parte un’amministrazione dello Stato. La causa era stata riassunta dinanzi al Tribunale indicato come competente, il quale ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., assumendo che nei giudizi di opposizione non operi la regola del foro erariale e che l’appello dovesse proporsi dinanzi al Tribunale nel cui distretto è ricompreso l’ufficio del giudice che ha emesso la sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del regolamento, rilevando che si verte in tema di competenza per territorio inderogabile: ne consegue che il regolamento d’ufficio è proponibile.
Nel merito, il Collegio richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 23285/2010 e confermato da Cass. nn. 5249/2018 e 10677/2020. In materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applica la regola del foro erariale stabilita dall’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933. Tale regola è esclusa per incompatibilità con il principio di prossimità, riaffermato nella materia dagli artt. 6 e 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011.
L’affermazione delle Sezioni Unite è riferita espressamente al primo grado, ma la Corte ne ammette l’estensione all’appello. La disciplina dell’appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c. ha natura di rito generale ordinario, sicché il giudice di secondo grado va individuato secondo la regola dell’art. 341 c.p.c., ossia nel Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza appellata.
Il regolamento di competenza è pertanto accolto. La competenza per territorio inderogabile a decidere sull’appello avverso la sentenza del giudice di pace appartiene al Tribunale di Avezzano, con esclusione del foro erariale.
Nota della Redazione
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