Revoca automatica della patente per guida in stato di ebbrezza aggravata (Cass. civ. Sez. II n. 16353 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative accessorie, la revoca della patente di guida disposta dal prefetto a norma dell’art. 224, comma 3, cod. strada, che richiama l’art. 219 cod. strada, resta applicabile in via automatica al conducente che abbia commesso il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, cod. strada, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e provocazione di un incidente stradale, anche quando il reato sia estinto per esito positivo della messa alla prova. Il principio affermato dalla Corte cost. n. 75 del 2020 in materia di confisca non è estensibile a tale fattispecie, perché il lavoro di pubblica utilità non può operare come tertium comparationis: l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada esclude espressamente la sanzione sostitutiva nei casi previsti dal comma 2-bis del medesimo articolo. La scelta legislativa non supera il limite della manifesta irragionevolezza, poiché la revoca presidia la condotta più grave della scala sanzionatoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida, adottata a seguito di una sentenza del Tribunale di Pesaro, divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione; il Tribunale, in sede di appello, ha confermato la decisione, ritenendo non fondati i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, cod. strada per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost.
Avverso la sentenza d’appello il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui la prefettura ha resistito con controricorso. Il ricorrente invocava, in particolare, il precedente di legittimità che aveva esteso alla revoca della patente il principio elaborato dalla Corte costituzionale in tema di confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La revoca della patente è disposta dal prefetto nei confronti del conducente che ha commesso la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, cod. strada, integrata dal tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e dalla provocazione di un incidente. In tale ipotesi l’art. 186, comma 9-bis esclude la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ammessa solo “al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis”.
Sul piano giurisprudenziale, la Corte cost. n. 75 del 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada nella parte in cui prevede che il prefetto verifichi le condizioni per la confisca anziché disporre la restituzione del veicolo in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Il fondamento è la manifesta irragionevolezza di un trattamento difforme a fronte di una prestazione analoga e del medesimo effetto estintivo.
Richiamata la pronuncia di legittimità che ha esteso quel principio alla revoca della patente, la Corte ne circoscrive la portata: quel precedente non si sofferma su alcuna specifica ipotesi di guida in stato di ebbrezza tra quelle disciplinate dall’art. 186 cod. strada e non incide sulla fattispecie concreta. Il Tribunale ha quindi correttamente negato l’estensione, perché il lavoro di pubblica utilità non è configurabile come tertium comparationis proprio nell’ipotesi aggravata.
Il percorso è corroborato dalla Corte cost. n. 210 del 2023, che richiama la sentenza n. 163 del 2022 e ribadisce che l’irragionevolezza dell’art. 224, comma 3, cod. strada è stata ravvisata nei soli casi regolati dall’art. 186, comma 9-bis, assunta come norma di raffronto. Nella medesima linea si colloca la Corte cost. n. 194 del 2023: la revoca automatica per il conducente che provochi un incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l non è irragionevole, perché la gradualità dell’impianto sanzionatorio correla misure più afflittive a condotte più pericolose e la revoca mantiene funzione preventiva, deterrente e rieducativa.
Il primo motivo è dunque respinto nel merito. Il secondo motivo, prospettato come omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile: introduce una questione di diritto e non un fatto storico decisivo; opera inoltre il limite dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non risultando dedotta nei motivi di appello la richiesta di riduzione della durata della sanzione. Il quarto, sulla misura delle spese, è inammissibile perché non specifica analiticamente le voci tariffarie contestate, restando il sindacato di legittimità limitato al rispetto del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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