Beneficiario effettivo e prova della holding estera nel gruppo societario (Cass. civ. Sez. V n. 16459 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione dall’imposta sugli interessi corrisposti a una holding comunitaria ai sensi dell’art. 26-quater del d.P.R. n. 600/1973 e della direttiva 2003/49/CE, la verifica della qualità di beneficiario effettivo non può risolversi nella mera presa d’atto dell’attribuzione formale di tale titolo. Spetta alla società contribuente che ne adduca la qualità, anche per il principio di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., dimostrare in termini sostanziali di essere la beneficiaria finale degli interessi, non una mera intermediaria. L’attestazione dell’autorità fiscale estera non è di per sé vincolante per l’Amministrazione finanziaria italiana né per il giudice, che devono condurre l’accertamento secondo i parametri spia elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità. La motivazione meramente apparente del giudice di merito, che ometta tale scrutinio, integra la nullità di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

La società contribuente, attiva nella distribuzione di prodotti chimici e appartenente a un gruppo multinazionale, aveva ricevuto avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava l’omessa effettuazione delle ritenute sugli interessi passivi corrisposti a una holding olandese del gruppo per gli anni 2011 e 2012. Secondo l’ufficio, la holding non era il beneficiario effettivo delle somme, ma un mero soggetto interposto rispetto agli istituti di credito beneficiari finali; di qui l’indebita applicazione del regime di esenzione tra soggetti comunitari.

La società impugnava gli atti innanzi alla CTP di Milano, che accoglieva i ricorsi e annullava le pretese. La CTR della Lombardia respingeva l’appello dell’Amministrazione, ritenendo applicabile il regime agevolato e attribuendo rilievo determinante alla dichiarazione dell’autorità fiscale olandese. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente e la respinge: i motivi non sollecitano una rivalutazione del fatto, ma investono questioni di diritto, segnatamente la qualità di beneficiario effettivo e l’interpretazione della normativa nazionale e unionale. Del pari infondata è l’invocata efficacia del giudicato esterno: la pronuncia relativa all’anno 2009 non spiega le ragioni per cui la holding sarebbe stata beneficiaria effettiva, non ha accertato il dominion test e non può vincolare l’esegesi di altro giudice, non trovando riconoscimento nell’ordinamento il principio dello stare decisis.

Nel merito, i primi due motivi sono trattati congiuntamente perché connessi. Il nodo centrale del giudizio è la qualità di beneficiario effettivo della holding, da cui dipende l’applicabilità o meno dell’esenzione. La Corte rileva che la CTR ha motivato in modo lacunoso: non è escluso che un’operazione finanziaria lecita di ristrutturazione del debito produca anche un effetto di evasione d’imposta, né si richiede che la finalità elusiva sia l’unica perseguita. L’affermazione secondo cui le holding sopportavano in prima persona tutti i rischi non risulta confortata in atti, essendo emerso che la contribuente aveva garantito la propria frazione del prestito con beni propri.

La Corte richiama la propria giurisprudenza e le “sentenze danesi” della Corte di giustizia, ribadendo che la direttiva IRD fa salva la clausola del beneficiario effettivo e che l’indagine esige uno scrutinio sostanziale della fattispecie, articolato nei tre test del substantive business activity test, del dominion test e del business purpose test. Spetta alla contribuente, per il principio di vicinanza della prova, dimostrare di essere beneficiaria finale; solo superato tale primo step, grava sull’Amministrazione provare l’eventuale abuso del diritto e la costruzione artificiosa.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la verifica sostanziale della qualità di beneficiario effettivo non può coincidere con la mera presa d’atto dell’attribuzione formale del titolo. L’attestazione dell’autorità fiscale olandese, pur prevista dalla normativa unionale per comprovare la stabilità dell’operatore in uno Stato membro, non inibisce l’attività di accertamento dell’Amministrazione italiana né vincola il giudice, dovendo l’accertamento essere condotto secondo i predetti parametri. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e regoli le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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