Sanzioni tributarie alla società anche se gestita da amministratore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 16458 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto. Il principio derogatorio dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non opera quando la società sia fittiziamente costituita o interposta, poiché in tal caso l’ente è mero schermo creato nell’interesse della persona fisica. Perché la sanzione sia irrogata alla persona fisica occorre la prova, anche indiziaria, del totale asservimento della società e del possesso effettivo del reddito in capo all’interponente. Una volta inquadrata la fattispecie nell’art. 7, non è dato distinguere tra le singole violazioni: anche le omissioni formali relative alla tenuta della contabilità rientrano nel rapporto fiscale dell’ente.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una società con sede in Liechtenstein un avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap, sul presupposto dell’esterovestizione e della sede effettiva in Italia. Contestualmente, l’Ufficio notificava al soggetto indicato quale amministratore di fatto e dominus dell’ente l’atto di contestazione delle sanzioni, riferendogli le violazioni commesse dalla società.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, confermando la sanzione solo per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione, con ricorsi riuniti, sia l’Agenzia delle entrate sia il contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che l’ente è il soggetto passivo dell’imposizione e che la qualità di amministratore di fatto di una società effettivamente esistente e vitale va ricondotta nell’alveo dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che riserva le sanzioni alla sola persona giuridica.

Il regime derogatorio invocato dall’Ufficio presuppone la prova che la società sia fittiziamente costituita o interposta. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento e osserva che la riforma sanzionatoria del d.lgs. n. 87 del 2024 ha recepito tale indirizzo, subordinando l’irrogazione al soggetto che agisce per conto dell’ente alla dimostrazione della natura fittizia o interposta dello stesso.

Nel caso concreto, entrambi i gradi di merito avevano escluso che il contribuente fosse l’effettivo possessore dei redditi intestati alla società. Tale accertamento di fatto non è stato specificamente censurato e incontra il limite della c.d. doppia conforme. Il ricorso erariale è inoltre generico e non individua i fatti decisivi, con violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.

La Corte rileva infine un profilo di contraddizione: l’Amministrazione ha emesso l’avviso di accertamento nei confronti della società e non del soggetto che assume interponente, individuando quest’ultimo solo come rappresentante fiscale. L’accertamento della residenza fiscale italiana non comporta la qualificazione dell’ente come mero schermo giuridico: la fictio della sede estera non equivale alla fictio dell’esistenza stessa della società.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte accoglie il primo motivo. L’art. 7 ha portata omnicomprensiva e si estende a tutte le sanzioni relative al rapporto fiscale dell’ente. Non è possibile distinguere le violazioni formali sulla tenuta della contabilità, che rientrano tra gli obblighi fiscali strutturali della società. Il ricorso introduttivo è pertanto accolto nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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