Il rimborso ICI per immobili vincolati decorre dall’acconto se il vincolo è costitutivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 14861 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il termine di decadenza quinquennale per la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute, di cui all’art. 1, comma 164, della legge n. 296 del 2006, decorre dal giorno del versamento dell’acconto quando questo, già al momento in cui fu eseguito, risulti non dovuto o non dovuto nella misura in cui fu effettuato. L’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 per gli immobili di interesse storico-artistico si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva. Ne consegue che, se il vincolo preesiste al versamento dell’acconto, l’imposta deve ritenersi non dovuta sin da quel momento e da esso decorre il termine per il rimborso.
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria di immobili di interesse storico-artistico in Vicenza, chiedeva il rimborso della maggiore ICI versata per gli anni 2008 e 2009, non avendo applicato i criteri agevolativi di cui all’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993. I versamenti erano stati effettuati in due tranche: l’acconto e il saldo. Il Comune riconosceva il diritto alla restituzione solo per le somme versate a saldo, negandolo per gli acconti, poiché la richiesta era stata presentata oltre il termine di decadenza quinquennale dal versamento.
La contribuente impugnava il diniego e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il termine per il rimborso degli acconti decorresse dal momento del loro versamento, essendo l’imposta non dovuta ab origine per effetto della preesistenza del vincolo. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 164, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Premesso che l’agevolazione per gli immobili di interesse storico-artistico si applica solo dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, avente natura costitutiva (in tal senso Cass. Sez. 5, n. 4294/2025 e Cass. Sez. 5, n. 6636/2019), la questione dirimente concerne la decorrenza del termine per il rimborso della maggiore imposta versata in acconto.
Richiamando il proprio consolidato orientamento (Cass. Sez. 5, n. 34244/2019; Cass. Sez. 5, n. 20003/2011), la Corte ha ribadito che il termine di decadenza decorre dal giorno del versamento quando questo, già al momento in cui venne eseguito, non era dovuto, poiché in tal caso l’interesse e la possibilità di chiedere il rimborso sorgono sin da quel momento. Il principio è stato ulteriormente precisato da Cass. Sez. 5, n. 14868/2016, in tema di versamenti diretti: il termine decorre dal saldo solo quando il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto al tributo complessivamente dovuto al momento del saldo, mentre non può che decorrere dai singoli versamenti in acconto quando questi risultino già all’atto della loro effettuazione parzialmente o totalmente non dovuti.
Nella specie, il provvedimento di vincolo doveva di necessità preesistere al versamento dell’acconto: da ciò deriva l’applicabilità dei criteri agevolativi di determinazione della base imponibile già al momento dell’acconto, essendo l’imposta non dovuta sin dall’origine. Il diritto del contribuente al rimborso esisteva, quindi, fin dal versamento dell’acconto e da quel momento decorreva il termine per la presentazione dell’istanza. Ne discende l’infondatezza del ricorso e il suo rigetto.
Nota della Redazione
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