Prova dello status di figlio e accettazione tacita dell’eredità (Cass. civ. Sez. III n. 16594 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Colui che promuove l’azione nell’asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come titolare originario del diritto risarcitorio, deve allegare la propria legitimatio ad causam e provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede. La prova della qualità di erede è idoneamente adempiuta con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali desumere il rapporto di parentela con il de cuius, salvo che tali atti manchino o siano andati distrutti o smarriti. L’accettazione tacita dell’eredità, ravvisabile nell’esercizio dell’azione giudiziaria volta a far valere i diritti del dante causa, presuppone che sia già provato, o incontestato in quel giudizio, lo status di figlio. Il certificato di stato di famiglia è idoneo a tale prova solo se certifica, insieme alla coabitazione, il rapporto di filiazione.

Il Fatto

Il ricorrente, dichinandosi erede del padre defunto, agisce iure hereditatis per il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito dal genitore in conseguenza di un sinistro stradale. La pretesa era stata azionata in vita dal genitore, il cui giudizio si era interrotto, senza riassunzione, per il decesso dell’attore.

Il primo grado aveva dichiarato il difetto di legittimazione e rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame, ha affermato la presunzione di pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, liquidando in favore del ricorrente l’importo di euro 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Avverso tale sentenza il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi; la società assicuratrice resiste e svolge ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità il ricorso incidentale, per il carattere pregiudiziale della questione sulla legittimazione attiva. Il primo motivo è fondato. La Corte ribadisce che, in tema di legitimatio ad causam, chi agisce nell’asserita qualità di erede deve provare il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato un fatto costitutivo del diritto di agire.

La prova della qualità di erede non è assolta con la denuncia di successione, ma con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali desumere il rapporto di parentela con il de cuius, salvo che tali atti manchino o siano andati distrutti o smarriti. Nella specie, i certificati di stato di famiglia prodotti attestavano solo la costante convivenza in un nucleo familiare, senza certificare il rapporto di paternità.

La Corte territoriale ha invertito l’ordine logico delle questioni: lo status di figlio doveva essere provato per primo, mentre solo successivamente poteva assumere rilievo l’accettazione tacita dell’eredità, idoneamente desumibile dall’esercizio dell’azione giudiziaria. L’accettazione tacita non può quindi supplire alla mancata prova della filiazione.

Neppure assumono rilievo la pretesa non contestazione del rapporto di filiazione o la deposizione testimoniale resa in altre sedi processuali. Il principio di non contestazione opera esclusivamente nel giudizio in cui il comportamento è stato assunto. Quanto alla prova raccolta aliunde, il giudice di merito può utilizzarla, ma nel caso di specie ciò non risulta avvenuto e la Corte non può riferirsi a una risultanza cui la sentenza impugnata non ha inteso richiamarsi.

L’eccezione di difetto di legittimazione, attenendo al contraddittorio e mirando a prevenire una sentenza inutiliter data, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, con il solo limite, qui insussistente, del giudicato interno. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il ricorso principale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di fatto sull’impossibilità di produrre gli atti dello stato civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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