Contraddittorio preventivo nel verbale a carico del terzo socio (Cass. civ. Sez. V n. 16758 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le garanzie del contraddittorio preventivo previste dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 operano esclusivamente in favore del contribuente sottoposto a verifica presso i locali di sua pertinenza e non si estendono al terzo a carico del quale, da quella verifica, emergano dati, informazioni o elementi utili all’emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti. Il presupposto di applicazione della norma resta l’accesso presso i locali aziendali del soggetto verificato. Il contraddittorio preventivo non è imposto dall’ordinamento interno per i c.d. accertamenti documentali o “a tavolino” e trova fonte nell’ordinamento unionale solo con riguardo ai tributi armonizzati.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha attribuito ai soci di una società a responsabilità limitata, per trasparenza, gli utili extrabilancio accertati con separato avviso emesso nei confronti della società all’esito di una verifica. I soci hanno impugnato l’atto, ma la Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado.

I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, dolendosi del mancato rilievo dell’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo nei loro confronti e della mancata pronuncia sulla domanda subordinata relativa alla tassazione ridotta degli utili. L’Agenzia si è costituita senza depositare tempestivo controricorso; i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sostenendo che la decisione impugnata avrebbe dovuto rilevare, nei loro confronti, l’omessa osservanza degli obblighi di contraddittorio. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 7598/2014) e ricorda che le garanzie della norma fungono da contrappeso all’invasione della sfera del contribuente, per conformare l’azione amministrativa alla sua situazione concreta.

Da questa premessa discende che tali garanzie sono apprestate esclusivamente in favore del soggetto sottoposto a verifica presso i locali di sua pertinenza e non anche in favore del terzo a carico del quale, da quella verifica, possano emergere dati o elementi utili all’emissione di un avviso nei suoi confronti. La Corte richiama anche Cass. n. 26493/2014, che, pur avendo esteso le garanzie all’ipotesi della mera richiesta di documentazione, ha mantenuto fermo il presupposto dell’accesso presso i locali aziendali.

Il Collegio respinge poi la tesi secondo cui il contraddittorio preventivo andrebbe instaurato anche negli accertamenti documentali o “a tavolino”: tale principio non è previsto dall’ordinamento interno e viene imposto dall’ordinamento unionale solo con riguardo ai tributi armonizzati, dei quali non si discute nella specie.

Quanto al secondo profilo del primo motivo, esso si risolve in un tentativo di revisione del merito e si appunta direttamente sul contenuto dell’avviso anziché sulla decisione; nel suo svolgimento si accumulano questioni eterogenee e riferimenti estranei al decisum, mentre l’estraneità dei soci alla gestione è stata oggetto di accertamento in fatto non censurato. Quanto al dedotto difetto di motivazione dell’atto, la censura non coglie il segno, poiché nella sentenza il concetto di ristretta base sociale è richiamato in ordine alla presunzione di distribuzione degli utili.

Con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda subordinata e violazione dell’art. 47 TUIR. La Corte osserva che il motivo affastella questioni contraddittorie — omissione di pronuncia e asserita violazione di legge — e che la decisione sulla mancata applicazione della tassazione ridotta è stata espressamente esaminata dai giudici d’appello, con due ragioni: una di merito, sull’inapplicabilità della limitazione di tassazione nel testo applicabile ratione temporis, e una in rito, sulla non compiuta proposizione della domanda in primo grado. L’uso improprio dell’avverbio “probabilmente” non priva la seconda ragione del suo carattere decisorio.

Il ricorso è dunque rigettato. Nulla è disposto sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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